Entro il prossimo 26 gennaio 2015 i contribuenti proprietari di un terreno “ex montano” devono effettuare il versamento dell’Imu dovuta per l’anno 2014. Quali sono i terreni esenti?
È in scadenza il prossimo 26 gennaio 2015 il termine ultimo per effettuare il versamento dell’Imu relativa ai terreni ubicati nei Comuni che, a seguito dell’emanazione del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, cessano di essere esenti dal tributo.
Il versamento dell’imposta dovuta, che riguarda tutto l’anno 2014, originariamente previsto per il 16 dicembre 2014, visto il ritardo con il quale è stato pubblicato il decreto che individuata i Comuni non più montani, è stato appunto posticipato al prossimo 26 gennaio 2015.
Quali sono i terreni agricoli esenti da Imu?
Sin dal 1993 sono esenti dal tributo comunale prima Ici, adesso Imu, i terreni ricadenti nei Comuni cosiddetti “montani”, individuati originariamente dalla Circolare n.9/93: in detto elenco erano presenti circa i due terzi dei Comuni italiani e non vi era alcuna differenziazione in ragione dell’utilizzo del terreno stesso.
Il decreto interministeriale 28 novembre 2014 ha rimodulato l’applicazione dell’esenzione dall’Imu, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22 c. 2 del DL 66/14.
In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
- i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un’altitudine superiore ai 600 metri, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei Comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.
Conseguentemente, se l’altitudine del Comune è inferiore o uguale ai 280 metri, i terreni sono in ogni caso imponibili.
I contribuenti che possiedono terreni che in forza di tale previsione hanno perso il diritto all’esenzione, avrebbero dovuto procedere al versamento dell’Imu per l’anno 2014 in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.
Scadenza che però è stata prorogata dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. il 29/12/2014).
La proroga
Confermando quando già previsto all’art.1, co.1 D.L. n.185/14 (non convertito), il comma 692 della Legge di Stabilità 2015 stabilisce che il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (Imu), relativa al 2014, dovuta a seguito dell’approvazione del decreto che ha rimodulato l’elenco dei Comuni montani, è prorogato al 26 gennaio 2015.
Il calcolo
Il calcolo dell’Imu dovuta sui terreni deve essere effettuato prendendo l’aliquota Imu standard del 7,6 per mille, oppure, ove il Comune l’abbia deliberata la specifica aliquota Imu per il terreno agricolo. Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.
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