Per le società immobiliari, grazie alla trasformazione agevolata in società semplice, si aprono grandi possibilità che vanno confrontate con l’assegnazione dei beni ai soci.
La Legge di Stabilità 2016 ha riproposto la trasformazione agevolata in società semplice, dopo diversi anni, che si inserisce all’interno un regime fiscale agevolato per consentire alle società commerciali di procedere, entro il 30 settembre 2016, all’assegnazione o alla cessione, ai propri soci, di beni immobili e di beni mobili registrati, nonché alle sole società immobiliari di gestione di trasformarsi in società semplici.
Le novità riguardo alla trasformazione agevolata in società semplice 2016 comportano anche modifiche alle operazioni in argomento, che potranno godere di un regime agevolato, sia in ordine alle imposte indirette sia alle imposte dirette, ma non necessariamente con riferimento a entrambe le tipologie; nello specifico pur non realizzandosi una plusvalenza si potrà almeno usufruire dei vantaggi fiscali relativi alle imposte indirette.
Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti e cosa comportano le novità sulla trasformazione agevolata in società semplice 2016.
Trasformazione agevolata in società semplice 2016: soggetti idonei
Le agevolazioni interessano gli stessi beni e le stesse tipologie di società alle quali fa riferimento l’assegnazione agevolata.
Nella fattispecie, le società che possono beneficiare delle discipline agevolative sono:
- le società in nome collettivo (snc);
- le società in accomandita semplice (sas);
- le società a responsabilità limitata (srl);
- le società per azioni (spa);
- le società in accomandita per azioni (sapa);
Un’ulteriore condizione per beneficiare dell’agevolazione, non richiesta per l’assegnazione agevolata, è che la società abbia per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili e/o di beni mobili registrati (auto, barche, ecc.) non strumentali all’attività dell’impresa.
Per quanto concerne i beni, quelli agevolabili sono:
- gli immobili (terreni e fabbricati) non strumentali per destinazione, cioè quelli che, indipendentemente dalla categoria catastale, non sono utilizzati per l’esercizio dell’impresa (ivi compresi quelli acquistati o costruiti per la vendita, quelli dati in locazione o comodato a terzi e gli altri immobili “patrimonio”);
- i beni mobili iscritti in pubblici registri (auto, barche, aerei, ecc.) non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Trasformazione agevolata in società semplice 2016: quali benefici
Nella trasformazione agevolata in società semplice sono due le principali agevolazioni disponibili.
Nella fattispecie le agevolazioni consistono:
- nell’applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% della differenza tra il valore dei beni agevolati (da determinarsi come per l’assegnazione agevolata) e il loro costo fiscalmente riconosciuto (misura elevata al 10,5% per le società risultate “di comodo” in almeno due dei tre periodi precedenti il 2016);
- nell’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva del 13% delle riserve in sospensione.
Nel caso in cui la società possieda anche beni non agevolabili (ad esempio, immobili strumentali per destinazione) le relative plusvalenze (imponibili per effetto della trasformazione) andranno assoggettate a tassazione ordinaria.
Nella trasformazione in società semplice, a differenza di quanto accade per l’assegnazione, viene mantenuta la “anzianità” di detenzione dei beni: questo implica che per gli immobili e i terreni non edificabili, in caso di successiva cessione da parte della società semplice troverà applicazione l’art. 67, co. 1, lett. b, del TUIR, con conteggio del quinquennio previsto per la non tassazione a decorrere dalla data di acquisizione del bene da parte della società oggetto di trasformazione.
Facciamo un esempio: una srl acquista un immobile nel 2010 e si trasforma in società semplice nel 2016, la successiva cessione dell’immobile non sarà in ogni caso soggetta a tassazione ai fini delle imposte dirette (anche se la cessione avviene nel 2016, dopo la trasformazione) in quanto ormai decorso il quinquennio di riferimento.
Trasformazione agevolata in società semplice 2016: termini e modalità
A norma di legge, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote va aumentato della differenza assoggettata all’imposta sostitutiva “da trasformazione”, il che avrà l’effetto di ridurre il carico impositivo in capo ai soci in caso di successiva cessione delle partecipazioni.
Particolare attenzione va posta in presenza di riserve di utili, considerato che la trasformazione in società semplice di una società di capitali può comportare la relativa tassazione. Ciò non accade per le società di persone in quanto gli utili (anche se accantonati) sono già stati tassati per trasparenza.
Per quanto concerne l’imposizione indiretta va segnalato che:
- la trasformazione in società semplice va assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
- ai fini IVA la trasformazione in società semplice attua una destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e, pertanto, potrebbe comportare l’assolvimento dell’imposta.
Per beneficiare delle agevolazioni la trasformazione in società semplice va realizzata entro il 30 settembre 2016. Le imposte sostitutive vanno versate:
- per il 60% entro il 30 novembre 2016;
- per la restante parte (40%) entro il 16 giugno 2017.
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