Il Ministero dell’Economia risponde alle domande più frequenti dei contribuenti in un documento che chiarisce adempimenti e scadenze.
Contribuenti in subbuglio di fronte alle nuove imposte, come la Tasi e l’IMU, arrivate alla loro prima data di scadenza. Proprio per chiarire un quadro normativo tutt’ora abbastanza confuso e incerto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha redatto un documento contenente le domande più frequenti dei contribuenti a proposito dei due tributi e le risposte e i chiarimenti relativi. Di seguito alcune delle indicazioni fornite a proposito degli adempimenti dei contribuenti e delle date di scadenza.
Cosa paga il proprietario?
Il contribuente proprietario di un immobile è tenuto al pagamento sia della Tasi sia, eventualmente dell’IMU, nel caso in cui l’immobile sia una seconda casa o un abitazione principale rientrante nelle categorie catastali degli immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Si tratta, infatti, di due tributi differenti che non devono essere confusi o associati.
Limiti delle Aliquote
Sebbene il proprietario dell’immobile debba provvedere a pagare entrambi i tributi, ciò avviene sempre nel rispetto del limite per il quale, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMUnon può essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013. Questa aliquota (IMU) è stata fissata al 10,6 per mille, mentre per tipologie di immobili differenti da quelli ad uso abitativo, sono previste aliquote minori. Per quanto riguarda l’aliquota Tasi , per il 2014, non può essere superiore al 2,5 per mille. Sempre relativamente al solo 2014, per la Tasi, le delibere comunali possono determinare una maggiorazione dell’aliquota base non superiore allo 0,8 per mille, tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Scadenza Prima Rata IMU
La prima rata dell’IMU deve essere pagata entro il termine del 16 giugno 2014. Tutte le modifiche normative in cui si parla di finestre e ulteriori scadenze (quelle del 16 Ottobre e del 16 Dicembre) riguardano la sola Tasi.
Delibere utili per calcolare la TASI
Per il versamento della prima rata della Tasi, in scadenza entro il prossimo 16 Giugno, le delibere da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del tributo, comprensivo della maggiorazione dell’aliquota stabilita dal proprio comune di residenza, sono solo ed esclusivamente quelle pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio 2014. Si tratta, più nello specifico, delle delibere inviate dai Comuni italiani al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 23 maggio 2014.
Le delibere inviate dopo il 23 Maggio 2014, non sono state prese in considerazione dal MEF, indipendentemente dal dettato del comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), attualmente in vigore, che fa riferimento alle delibere adottate dai Comuni entro il 31 maggio 2014, per gli immobili diversi dall’abitazione principale. Questo stesso provvedimento prevede che i singoli Comuni inviino la delibera, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, attraverso il Portale del federalismo fiscale. Quindi, per tutti gli immobili, valgono le delibere relative alla Tasi, inviate e inserite nel portale del Federalismo Fiscale entro il 23 maggio 2014.
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