Tasi 2014: nessuna sanzione in caso di ritardo nel pagamento

Manuela Margilio

16 Giugno 2014 - 16:25

Visto il caos che la Tasi ha comportato tra professionisti e contribuenti, nessuna sanzione o interesse viene previsto in caso di ritardi nei pagamenti dovuti.

Tasi 2014: nessuna sanzione in caso di ritardo nel pagamento

Per i Comuni diligenti che hanno deliberato l’aliquota secondo i termini di legge (entro il 23 maggio scorso), lunedì 16 giugno 2014 scade il pagamento della prima rata della Tasi. Tuttavia, il caos legislativo in materia ha contribuito a creare confusione e ad alimentare il rischio di errori.

Il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti ha provveduto a fornire chiarimenti e rassicurazioni in merito alle conseguenze nei ritardi connessi ai molteplici ostacoli incontrati dai contribuenti per poter effettuare il pagamento della Tasi.

A fronte dei molteplici dubbi operativi, riconosciuti dal MEF, è stata prospettata l’applicazione dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente in base al quale non sono irrogate sanzioni “quando la violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza”.

Sul punto i Comuni appaiono tutti d’accordo e alcuni di essi sono intervenuti in maniera esplicita al fine di determinare la soglia di tollerabilità del ritardo.

Se è vero che può essere applicata la disposizione prevista dallo statuto del contribuente, è altrettanto vero che è necessario fissare un termine oltre il quale non sono più ammesse tardività e per questo forse è auspicabile un intervento del legislatore.
Quali errori ed entro quali termini potranno essere sanati? Ecco gli aspetti sui quali occorre dare chiarezza.

Vediamo quali sono le criticità che giustificano l’applicazione della sopra citata norma.

Il 16 giugno è la data entro la quale i contribuenti sono chiamati dai comuni che hanno pubblicato le delibere Tasi entro il 31 maggio, a versare il suddetto tributo; tuttavia vi sono comuni che, nella stessa delibera, hanno individuato un diverso termine per il versamento.

In alcuni comuni, invece, pur lasciando ferma la data di versamento, è stata disposta la disapplicazione delle sanzioni per i versamenti tardivi.
Infine il 16 ottobre, è la scadenza prevista per i comuni che non abbiano pubblicato le delibere entro i termini previsti, e che provvederanno a farlo entro il 10 settembre.

Altro aspetto poco chiaro, con riferimento alla Tasi, riguarda la quota a carico degli occupanti, che rappresenta una quota compresa tra il 10 e il 30% della Tasi, determinata dal Comune.

Anche in questo caso le delibere fissano percentuali completamente diverse tra loro, rendendo necessaria un’analisi dettagliata delle singole situazioni.
Vi sarebbero addirittura Comuni che hanno deliberato la non applicazione della Tasi agli occupanti degli immobili, ponendosi in contrasto con quanto disposto dalla normativa in materia.

E’ evidente, visto il quadro sopra riportato, la confusione vigente in materia nonchè la presenza di una disciplina poco uniforme che si presta a diverse interpretazioni.

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