Gli studi di settore non si applicano qualora l’attività esercitata non rientri tra quelle per le quali risulta approvato un apposito studio di settore oppure quando si rientra in una causa di esclusione o di inapplicabilità.
I soggetti passivi che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore devono presentare insieme al Modello Unico anche il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Cosa sono gli studi di settore
Gli studi di settore sono analisi economiche e tecniche statistico matematiche e consentono di stimare i ricavi e i compensi che possono essere attribuiti ad un’attività economica di carattere imprenditoriale o professionale in considerazione di dati contabili ed extracontabili. Gli studi di settore sono utilizzati da anni dall’Amministrazione finanziaria quale ausilio all’attività di controllo. In presenza di una discordanza tra i ricavi e compensi dichiarati e le risultanze degli studi di settore possono essere formulati accertamenti c.d. analitico-induttivi che si fondano sulle presunzioni desunte dagli indicatori contenuti negli studi. Gli studi di settore, tuttavia, non valgono automaticamente a fondare un accertamento induttivo in quanto comunque occorrono ulteriori elementi di merito, desunti da specifiche circostanze di fatto per legittimare presunzioni gravi, precise e concordanti, come confermato anche dalla recente giurisprudenza di merito. In fase dichiarativa, tramite il software GERICO il contribuente può verificare il posizionamento rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore.
Soggetti obbligati
In caso di congruità dei ricavi con le medie di settore nessuna contestazione potrà essere fatta dagli uffici tributari, nei casi di non congruità il contribuente potrà decidere se adeguarsi o meno ai ricavi stimati. I soggetti tenuti a presentare gli studi di settore sono gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo per i quali risulta approvato un apposito studio di settore e per i quali non sussista una causa di esclusione o di inapplicabilità.
Soggetti esonerati
Sono stabilite diverse ipotesi di esclusione dalla disciplina degli studi di settore. In particolare, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e, pertanto, rientrano in una delle clausole di esclusione dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti:
- con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
- che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta (il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività)
- con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a €. 5.164.569 e fino a €. 7.500.000 (i ricavi o compensi da tenere in considerazione sono quelli derivanti dall’attività d’impresa o dall’attività di lavoro autonomo; sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni);
- con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a €. 7.500.000;
- che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria;
- che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività;
Compilazione del Modello Unico
I contribuenti tenuti alla presentazione degli studi di settore devono barrare l’apposita casella presente sulla prima pagina del Modello UNICO e compilare il modello che si compone di due parti: – una parte extracontabile – una parte contabile: i dati contabili da indicare nel quadro F o G, nel quadro X o nel quadro D devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione delle disposizioni tributarie. I contribuenti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, RE, indicando il codice che la contraddistingue. I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono barrare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF o RG. Nel caso in cui il contribuente si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività oltre alla compilazione dell’apposita casella occorre compilare nell’apposita scheda ‘‘Note aggiuntive’’ del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare.
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