Quali sono le diverse forme di responsabilità della scuola e degli insegnanti quando un alunno subisce un danno? Facciamo un pò di chiarezza sull’argomento
Per il nostro ordinamento gli insegnanti sono responsabili del danno cagionato dai loro allievi minori a terzi (che possono essere anche altri allievi) durante il periodo in cui sono sotto la loro sorveglianza.
L’insegnante, dunque, a seguito del suo obbligo e potere di controllo degli scolari, risponde personalmente del danno cagionato da un alunno (ad esempio nel caso in cui un bimbo dia una spinta ad un altro che poi si fa male). Si tratta di una responsabilità oggettiva della quale ci si libera provando di non aver potuto impedire il fatto.
Gli insegnanti rispondono del fatto altrui in quanto sia configurabile a loro la mancata sorveglianza del minore. La prova liberatoria, comunque molto ardua, consiste nel dimostrare che uno specifico ostacolo ha impedito loro di esercitare il dovuto controllo sull’operato dell’alunno.
Da quanto esposto si può concludere che se l’alunno fa male ad altri compagni risponde in linea di principio, innanzitutto la scuola e in secondo luogo l’insegnante al quale l’alunno è stato assegnato.
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Cosa succede se l’alunno si fa male da solo?
Vediamo al riguardo cosa dice la Cassazione.
Con l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte dell’istituto scolastico si instaura, rapporto negoziale, dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligo di controllare e garantire la sicurezza degli alunni nel periodo in cui questi essi si avvalgono della prestazione scolastica. Ne consegue che l’insegnante assume, oltre all’obbligo di istruire ed educare, anche un più specifico obbligo di protezione dell’incolumità degli allievi ne periodo in cui sono sotto la sua diretta vigilanza.
La Corte di Cassazione individua una responsabilità di natura contrattuale qualora ad esempio l’alunno cada correndo per i corridoi della scuola o in gita scolastica. A fronte degli obblighi di protezione assunti dalla scuola e dagli insegnanti, il danno subito dal bambino dovrà essere risarcito dall’istituto scolastico a meno che sia dipeso da fatto colposo del bambino stesso che, intervenendo, avrebbe l’effetto di escludere la responsabilità della scuola; lo stesso dicasi qualora il danno alla persona dell’allievo sia stato determinato da fatto altrimenti imprevedibile e inevitabile.
Gli insegnanti sono tenuti a vigilare sull’incolumità degli alunni per tutto il tempo in cui i bambini usufruiscono dei servizi scolastici, non solo durante le ore di lezione, ma anche in tutte le occasioni legate alla scuola (come intervalli e gite scolastiche).
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