Rottura del fidanzamento: quali sono i danni risarcibili?

Manuela Margilio

28 Agosto 2014 - 14:00

condividi

Possibile il risarcimento del danno se il promesso sposo decide di non convolare a nozze.

Rottura del fidanzamento: quali sono i danni risarcibili?

Il mancato rispetto della promessa di matrimonio effettuata formalmente viene considerato dalla legge comportamento illecito qualora sia avvenuto senza giustificato motivo e si tramuti in un danno per la parte che avrebbe voluto celebrare il matrimonio.
Sicuramente questo non può comportare, per la parte che ha avuto un ripensamento, l’obbligo di sposarsi forzatamente.
Tuttavia, il recesso senza giustificato motivo, avendo leso l’affidamento del promissario circa il futuro matrimonio, si configura come comportamento scorretto anche sul piano giuridico oltre che morale.

Rimedi previsti dalla legge
Poiché la legge intende salvaguardare la piena e assoluta libertà del singolo di contrarre o meno matrimonio, nei confronti di colui che recede ingiustificatamente non si applicano i principi generali dell’ordinamento giuridico né le normali regole materia di responsabilità civile.
La promessa di matrimonio non è un contratto e la sua inottemperanza non comporta un obbligo a contrarre visto il suo carattere non vincolante; né si può agire in giudizio per ottenere il pagamento di una penale in precedenza pattuita a garanzia dell’adempimento.
Evitare nei confronti di chi ci ha ripensato una forma di pressione psicologica indotta dal timore di un risarcimento vero e proprio, non significa considerare irrilevante la condotta del soggetto che recede.

Il contemperamento di due opposte esigenze determina infatti l’obbligo da parte del recedente colpevole di indennizzare, entro certi limiti, la parte che ha subito un pregiudizio.

Quali sono le condizioni per poter richiedere il risarcimento
Essenzialmente sono due le condizioni per poter chiedere ristoro dei danni subiti in caso di rifiuto da parte del futuro coniuge di celebrare il matrimonio:

  • la promessa di sposarsi deve essere reciproca e redatta mediante atto pubblico o scrittura privata, oppure risultante dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio;
  • il rifiuto deve essere senza giusta causa.
    Ne consegue l’obbligo di rimborsare alla parte lesa l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte nella prospettiva del futuro matrimonio. Non possono essere risarcite voci di danno diverse nè tanto meno trova ristoro il danno non patrimoniale eventualmente patito.
    L’azione di risarcimento deve essere intrapresa entro il termine di un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

In caso di promessa semplice, la legge riconosce la sola restituzione dei doni effettuati nella prospettiva del matrimonio. Anche l’azione di restituzione dei doni deve essere esercitata entro il termine di un anno dal giorno del ripensamento.

Iscriviti a Money.it

Correlato