Riscossione dei tributi e comunicazione di irregolarità: le novità del decreto

Federico Migliorini

15 Ottobre 2015 - 15:32

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Aumenta la possibilità di rateazione del debito tributario grazie al nuovo decreto sulla riscossione dei tributi. Ecco la guida a tutte le novità.

Riscossione dei tributi e comunicazione di irregolarità: le novità del decreto

Il D.Lgs. n. 159/2015 (pubblicato in G.U. n. 233/2015), riguardante la riforma della riscossione, ha apportato rilevanti modifiche al sistema di esazione dei tributi, sia per quanto riguarda le comunicazioni di irregolarità, relative al controllo automatizzato delle dichiarazioni, al controllo formale e ai redditi soggetti a tassazione separata.

Debiti tributari: nuova rateazione

Il D.Lgs. n. 159/2015 ha previsto un ampliamento del numero massimo di rate per i debiti tributari, notificati tramite comunicazione di irregolarità (c.d. “avviso bonario”), fino a €. 5.000 derivanti dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione (articolo 36-bis DPR n. 600/73 e articolo 54-bis DPR n. 633/729) e dai controlli formali (di cui all’articolo 36-ter DPR n. 600/73). La rateazione potrà essere effettuata in un massimo di otto rate trimestrali (in luogo delle attuali sei).

Per i debiti tributari di importo superiore ai €. 5.000, invece, non vi sono modifiche: il limite massimo di rate trimestrali ottenibili rimane fermo a 20. La prima rata dovrà essere versata entro i 30 giorni successivi alla notifica della comunicazione di irregolarità, mentre le rate successive scadranno l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Le stesse modalità di pagamento riguarderanno anche le comunicazioni automatizzate relative alla riscossione dell’imposta dovuta a seguito di tassazione separata, di cui all’articolo 17 del Tuir (come ad esempio la tassazione sul TFR).

Nuovo decreto sulla riscossione dei tributi: entrata in vigore

Le nuove possibilità di rateazione avranno una entrata in vigore scaglionata per tipologia di oggetto del controllo:

  • per le comunicazioni a seguito di controllo automatizzato l’entrata in vigore riguarderà il periodo d’imposta 2014;
  • per il controllo formale delle dichiarazioni l’entrata in vigore riguarderà il periodo d’imposta 2013;
  • per la tassazione separata l’entrata in vigore riguarderà il periodo d’imposta 2012.

Le attuali rateazioni riferite a periodi di imposta diversi da quelli sanciti nel Decreto, come le rateazioni già in essere, non subiranno modifiche e resteranno rateizzabili fino ad un massimo di 6 rate trimestrali.

Riscossione tributi e lieve inadempimento

L’articolo 15 del DPR n. 602/73, così come modificato dal Decreto Legislativo, introduce nel nostro ordinamento il concetto di «lieve inadempimento». L’Amministrazione finanziaria per la prima volta dispone che gli errori di lieve entità commessi dal contribuente nel pagamento di somme oggetto di rateazione, non comportino l’automatica decadenza dalla rateazione stessa.

In pratica, gli inadempimenti di limitata entità, come ad esempio il pagamento della prima rata del rateizzo con un giorno di ritardo, non comprometteranno più l’intera rateazione. Stessa cosa per il mancato pagamento di una rata entro il termine di pagamento della successiva. In concreto si parla di lieve inadempimento quando:

  • il versamento della rata è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso a €. 10.000;
  • il versamento è stato eseguito con un ritardo non superiore a 7 giorni.

Anche in questo caso l’entrata in vigore nella disposizione è legata al periodo di imposta di riferimento, come per le nuove rateazioni.

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