Riforma forense: ecco la nuova disciplina dell’ordinamento della professione di avvocato

Daniele Sforza

4 Febbraio 2013 - 16:20

Riforma forense: ecco la nuova disciplina dell’ordinamento della professione di avvocato

Il 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge che istituisce la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. La riforma forense, negli ultimi tempi, ha fatto molto discutere (e continua ancora a far discutere). Andiamo a vedere quali sono i punti principali della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.

La riforma forense punto per punto

La nuova riforma forense si focalizza su alcuni elementi finalizzati a espletare la professione di avvocato: maggiore selezione, obbligo di formazione e assicurazione civile, controllo sulla correttezza dei legati molto più accentuato.
La Legge 31 dicembre 2012, n. 247, che potete consultare sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2013 n. 15, si pone come scopo quello di permettere un maggior livello di meritocrazia, assicurare una qualificazione più elevata dei professionisti e garantire una maggiore trasparenza e correttezza nei confronti dei cittadini.
Andiamo a vedere i principali aspetti della nuova riforma forense:

Accesso alla professione: i candidati alla professione di avvocatura dovranno effettuare 3 prove scritte e 1 prova orale, che si svolgeranno nella stessa sede senza codici commentati; è stata inoltre confermata la procedura di sorteggio finalizzata ad abbinare sedi e scritti per quanto riguarda la correzione;

Assicurazione: scatta l’obbligo per il legale di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile;

Formazione: dovrà essere permanente e sarà finalizzata a far mantenere all’avvocato una competenza professionale di alto livello per un migliore esercizio della professione;

Tirocinio: il praticantato avrà una durata di 18 mesi; dopo i primi 6 mesi potranno essere riconosciuti al praticante un’indennità o un compenso per l’attività svolta;

Tariffe: restano stabilite tra avvocato e cliente; il primo sarà obbligato a comunicare al cliente la complessità dell’incarico e le informazioni utili che attestino la quantità del compenso; nell’eventualità in cui manchi l’accordo, restano invece applicabili le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo;

Preventivi: sono obbligatori solo nel caso in cui siano i clienti a farne esplicita richiesta;

Pubblicità: l’avvocato potrà informare sulla propria professione, in modo trasparente e veritiero; proibita la pubblicità comparativa, così come quella suggestiva;

Società di professionisti*: sono ammesse, anche di natura multidisciplinare, così come sono ammesse le società di capitali senza il socio esterno per garantire l’autonomia della prestazione professionale;

Segreto professionale: l’avvocato è tenuto a mantenere il segreto professionale e a controllare che questo non venga divulgato dai suoi eventuali dipendenti o collaboratori, anche occasionali;

Specializzazioni: l’avvocato può conseguire il titolo di specialista solo dopo l’esito positivo relativo ai percorsi formativi della durata di almeno un biennio da svolgersi presso le facoltà di giurisprudenza oppure per comprovata esperienza nel settore di specializzazione, che sia testimoniata dall’anzianità di iscrizione all’albo di almeno 8 anni, il cui controllo sia gestito dal CNF.

*Precisazioni sulle società di professionisti

Come si può leggere dal testo stesso della nuova riforma forense, in alcune disposizioni la Legge delega il Governo all’adozione di un Decreto Legislativo finalizzato a disciplinare l’esercizio della professione forense in forma societaria. In base a questa delega, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi:

disciplinare l’organo di gestione di tale società, prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

prevedere che le responsabilità della società e dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

qualificare i redditi prodotti da tale società come redditi di lavoro autonomo, anche ai fini previdenziali;

stabilire che l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisca attività d’impresa e che tale tipologia societaria non sia soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

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