La Camera dice sì alla riforma del Senato. Ma come cambierà Palazzo Madama e cosa prevede il Ddl? Ecco la guida in 6 punti
Con 357 voti a favore, 125 contrari e 7 astenuti la Camera ha detto sì alla riforma del Senato.
A favore hanno votato Pd, Area popolare (Ncd più Scelta civica) e Pi-Cd. Contrari Forza Italia, Lega, Fdi-An, Alternativa libera e Sel. I deputati M5s hanno invece abbandonato l’aula.
Ma cosa prevede la legge sul Senato e come funziona? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.
Riforma del Senato: il sì della Camera
La riforma della Costituzione approvata dalla Camera, cambia la seconda parte della Costituzione relativa all’«Ordinamento della Repubblica». Dopo il tentativo di modifica di Berlusconi del 2006, bocciato al referendum confermativo, oggi è il Governo Renzi a Riprovarci.
Il ddl passato a Montecitorio, prevede in particolare delle modifiche nel Titolo V della seconda parte della Carta, nuove regole volte a superare una volta per tutte il «bicameralismo perfetto».
Come detto in precedenza, Forza Italia ha votato contro. Tuttavia bisogna sottolineare che il provvedimento rappresentava un punto cardine del celeberrimo «Patto del Nazareno», naufragato dopo l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Riforma del Senato: l’Iter parlamentare
Il Sì di oggi, rappresenta un secondo passo importante dopo l’approvazione al Senato avvenuta lo scorso 8 agosto. Tuttavia la strada è ancora lunga e impervia. L’articolo 138 della Costituzione stabilisce infatti una doppia deliberazione di entrambe le Aule a distanza di tre mesi l’una dall’altra. A questo punto, le modifiche introdotte a Montecitorio richiederanno un nuovo passaggio a Palazzo Madama. Successivamente Camera e Senato rivoteranno il ddl, senza possibilità di modifica.
Nella prima lettura è sufficiente la maggioranza semplice dell’assemblea, nella seconda occorrerà invece la maggioranza dei 2/3. Per legge, nel caso in cui il sì arrivasse a maggioranza semplice, occorrerà un referendum confermativo per l’entrata in vigore. Ma il Presidente del Consiglio ha già sottolineato che la procedura referendaria verrà avviata anche in caso di approvazione a maggioranza dei 2/3.
Riforma del Senato: bicameralismo
L’art.1 del ddl Boschi prevede che la funzione legislativa sia esercitata solo dalla Camera dei Deputati (attualmente da entrambe le Camere), eccezion fatta per determinate materie, come le leggi di riforma costituzionale, che passeranno anche al vaglio del Senato. Quest’ultimo verrà privato delle competenze sulle materie riguardanti l’etica, la famiglia e la Sanità e non potrà più votare la fiducia al Governo. Per quanto riguarda la Legge di Stabilità, l’ultima parola spetterà a Montecitorio che potrà scegliere di non conformarsi ai rilievi posti da Palazzo Madama. Via anche il potere di concessione di amnistia e indulto.
Riforma del Senato: si riduce il numero dei rappresentanti
Il nuovo Senato sarà composto solo da 100 membri, di cui 5 di nomina Presidenziale. I Senatori saranno scegli dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano. Ogni Regione avrà la possibilità di eleggere un proprio rappresentate tra i sindaci attivi sul territorio. I seggi verranno ripartiti in base al numero di cittadini di ogni Regione, ma nessuna potrà avere meno di due Senatori.
Riforma del Senato: Presidente della Repubblica
Il testo non cambia la platea dei Grandi Elettori, ma vengono esclusi i delegati regionali. Cambia il quorum: per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica occorrerà la maggioranza dei 2/3 nei primi 3 scrutini, mentre dal quarto a sesto sarà sufficiente la maggioranza dei 3/5 dell’Assemblea. Dal settimo basteranno i 3/5 dei votanti.
Il presidente della Camera eserciterà la funzione di Presidente supplente, quello del Senato avrà il compito di convocare e presidere il Parlamento in seduta comune.
Riforma del Senato: stipendi
I Senatori non riceveranno più le indennità parlamentari, che invece rimangono in vigore per i deputati. Abolito il Cnel e stabilito un limite agli stipendi di presidente e consiglieri comunali che non può essere superiore a quello dei sindaci dei capoluoghi di Regione.