Reverse Charge 2015-2016: le novità sulle sanzioni amministrative tributarie previste dalla Delega Fiscale

Simone Casavecchia

21/09/2015

21/09/2015 - 10:42

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E’ imminente l’approvazione definitiva del decreto sulle sanzioni tributarie previsto dalla Delega Fiscale: ecco quali sono le novità sul reverse charge e sulla sua disciplina.

Reverse Charge 2015-2016: le novità sulle sanzioni amministrative tributarie previste dalla Delega Fiscale

Anche se nel Consiglio dei Ministri dello scorso venerdì non ha trovato posto l’approvazione in via definitiva dei decreti attuativi della delega fiscale, arriveranno presto numerose novità riguardo alle sanzioni amministrative previste per il mancato adempimento del reverse charge e per la nuova disciplina fiscale dell’IVA.

In particolare verrà attuato in via definitiva e in tempi molto brevi (visto che la Delega Fiscale assegnata al Governo è in scadenza) un decreto attuativo relativo alla riforma del sistema delle sanzioni penali e amministrative per i reati tributari: in tale provvedimento sono inserite anche numerose novità relative alle sanzioni previste per le infrazioni alla disciplina IVA in regime di reverse charge.

Reverse Charge: le novità sulle sanzioni amministrative
Una prima novità riguarda le violazioni degli obblighi di integrazione dei documenti e degli obblighi di registrazione: nel caso in cui si applichi il regime del reverse charge, il cedente, ossia il soggetto che presta il servizio o cede il bene oggetto della transanzione, che non adempie a tali obblighi, potrà essere sanzionato con un’ammenda variabile dal 5% al 10% dell’importo della transazione o, in misura fissa, da 250 a 2000 euro, nel caso in cui non si sia configurato alcun danno per l’erario, alla determinazione del reddito.
Per quanto riguarda i casi in cui il cessionario, ossia il committente, non metta in atto gli adempimenti connessi all’applicazione del reverse charge, anche intracommunitario, vengono recepite le indicazioni della Corte di Giustizia europea e viene introdotta una sanzione in misura fissa, graduata da 500 a 20000 euro, per tutti i casi di violazione formale ad esculsione di quelli in cui l’IVA non viene versata perché non avrebbe potuto essere detratta, come quelli di indetraibilità specifica o pro-rata.
Per quanto riguarda la sola omissione dell’annotazione di un’operazione soggetta a reverse charge, nelle scritture contabili, atteggiamento, questo, che viene sanzionato perché può di fatto intralciare eventuali attività di accertamento, viene introdotta una sanzione proporzionale dal 5% al 10% dell’imponibile.
Viene, poi, prevista una sanzione fissa da 250 a 10000 euro nel caso in cui, l’inversione contabile non viene applicata e l’IVA viene versata dal cedente o prestatore, facendo sì che il cessionario (committente) abbia diritto alla relativa detrazione. In questo eventualità, comunque differente dai casi in cui la condotta viene determinata da un intento di evasione o frode fiscale di cui viene provato che il cessionario o committente avesse consapevolezza, l’erario non subisce alcun danno, dal momento che l’imposta viene comunque versata dal cedente, seppur in modo erroneo, per questo viene applicato un principio di proporzionalità della sanzione. In altri termini se non vi è stato alcun danno per l’erario e la violazione non è dovuta a un intento di evasione o di frode fiscale consapevole, la mancata osservanza del regime del reverse charge non viene sanzionata o, comunque, viene sanzionata in modo molto lieve.
Differente è, invece, il caso in cui, per un’operazione esente da reverse charge, o non imponibile, o non soggetta a imposta, viene comunque applicato il regime dell’inversione contabile. In questa fattispecie viene prevista una sanzione che va dal 5% al 10% dell’imponibile. Trattandosi di una sanzione eccessiva, dal momento che non si produce alcun danno per l’Erario, in sede di accertamento dovrebbero essere esclusi, per il calcolo della sanzione, sia l’imposta a debito che quella detratta dai soggetti intervenuti nell’operazione.
In definitiva, alla luce della revisione di tutte le sanzioni amministrative previste per il regime del reverse charge, si assiste a un’applicazione del principio di proporzionalità in base al quale le azioni che danno luogo a effetti pregiudizievoli per l’Erario vengono punite con sanzioni più elevate mentre le violazioni che non danno luogo ad effetti dannosi per l’Erario vengono considerate come il frutto di semplici errori e quindi, viene prevista prevista per esse una sanzione ridotta e in misura fissa.

Si attende ora la pubblicazione del decreto di Gazzetta per poter poter considerare operative le sanzioni descritte sopra.

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