Responsabilità medica e consenso informato

Manuela Margilio

7 Maggio 2014 - 10:35

Mancato o inadeguato consenso informato da parte del paziente, vediamo quali sono le conseguenze cui il medico va incontro.

Responsabilità medica e consenso informato

In base all’art. 32 della Costituzione ciascun individuo è titolare di un diritto alla salute e in forza dell’art. 5 del codice civile, è titolare di un diritto all’integrità fisica tutelato sia ambito penale che civile.
Poiché nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per legge e a tutela della salute pubblica (vaccinazioni obbligatorie), il medico non può sottoporre il paziente a cure mediche o interventi chirurgici senza il proprio consenso.
Il consenso prestato al medico prima dell’esecuzione, ad esempio di un intervento chirurgico, non costituisce una causa di esclusione della responsabilità del sanitario per eventuali danni arrecati al paziente, bensì è l’espressione del diritto di autodeterminazione dell’individuo. Il consenso deve essere libero e consapevole.
Tale consapevolezza consegue all’obbligo di informazione cui è tenuto il medico in merito al trattamento sanitario da effettuare, tanto che la violazione di tale obbligo prescinde dal danno arrecato alla salute al paziente.

Contenuto dell’informazione

Il paziente deve essere informato in merito alle modalità e alle conseguenze del trattamento sanitario cui verrà sottoposto e ciò è condizione necessaria affinché possa prestare un consenso valido.

Il medico a tal fine deve utilizzare un linguaggio chiaro, esplicito e deve altresì tener conto dello stato soggettivo del paziente e del livello culturale di quest’ultimo.
L’informazione deve essere esaustiva e deve riguardare tutte le possibili conseguenze dell’intervento, dei trattamenti e delle cure con indicazione di eventuali rischi sulla salute dell’individuo.

Sia la sua mancanza che l’incompletezza o irregolarità dell’informazione rendono il medico responsabile e sanzionabile. In tal caso, l’attività medica è illecita in quanto lede un diritto della persona ovvero il suo diritto alla libertà personale inviolabile.

Le uniche ipotesi in cui la legge consente di fare a meno del consenso informato i casi di “trattamento sanitario obbligatorio” e di “stato di necessità”; se il paziente è incapace di intendere e di volere il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

Forme di tutela giudiziaria

La violazione del diritto alla autodeterminazione del paziente in merito a trattamenti che riguardano il proprio corpo, anche in assenza di danno alla salute, legittimano l’azione di risarcimento del danno nei confronti del sanitario e della struttura.
Il danno da consenso assente o inadeguato è diverso da danno alla salute che deve essere provato a parte; il danno alla salute non è neanche il presupposto per far valere l’inadempimento dell’obbligo di informazione da parte del medico.

Per far valere la responsabilità civile del medico per mancato o irregolare consenso si dovrà:

  • provare l’inadempimento dell’obbligo di informazione (omissione dell’informazione, informazione non vera, imprecisa, in mancanza della quale il paziente con ogni probabilità avrebbe rifiutato l’intervento o non si sarebbe sottoposto al trattamento ).
  • provare il danno subito, ma non la colpa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria.
    Laddove un danno alla salute sia dipeso da errori clinici o negligenza nell’operazione, il paziente potrà chiedere anche il risarcimento per il danno alla salute in presenza di comportamento colposo (eventualmente anche in sede penale).

Accesso completo a tutti gli articoli di Money.it

A partire da
€ 9.90 al mese

Abbonati ora

Iscriviti a Money.it