Quando l’albergatore deve risarcire il danno per la scomparsa di oggetto portati in hotel? Cosa prevede la legge.
La scomparsa dalla propria camera d’albergo di qualche effetto personale non è un evento raro, che purtroppo può anche rovinare il soggiorno o la vacanza.
In linea generale, l’imprenditore che per eseguire la propria prestazione deve ospitare i clienti nei locali dell’impresa, è tenuto a predisporre una organizzazione idonea a garantire l’integrità e la sicurezza della persona del cliente ma anche dei beni che questi porta con sé.
Deterioramento, distruzione e furto delle cose portate in camera d’albergo
L’albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo e a lui non consegnate, pagando una somma corrispondente al valore di quanto sottratto o distrutto, fino a un limite massimo pari a 100 volte il prezzo dell’alloggio giornaliero in albergo.
Cose portate in albergo e lasciate in custodia all’albergatore
Si ha invece una responsabilità illimitata quando la sottrazione, la perdita o il deterioramento delle cose riguardino cose consegnate in custodia (in cassaforte) o cose che egli si sia illegittimamente rifiutato di prendere in custodia; si precisa che l’albergatore non può rifiutarsi di ricevere denaro e oggetti di valore.
Nei limiti di quanto indicato sopra l’albergatore è responsabile anche in assenza di colpa.
L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare alcun limite, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei prestatori di lavoro di cui si avvale.
Da quanto sopra esposto si può evidenziare come la differenza tra i due casi prospettati risieda nelle diverse modalità di risarcimento del danno.
Dal canto suo il cliente è tenuto a denunciare immediatamente la scomparsa degli oggetti, i danni subiti dalle cose portate in albergo, dimostrandone il valore commerciale.
Quando l’albergatore non è responsabile?
L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:
1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
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