Reddito di emergenza: domanda dal 1° luglio per 4 mensilità. Istruzioni INPS

Teresa Maddonni

1 Luglio 2021 - 13:39

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Reddito di emergenza: domande al via per ottenere le nuove mensilità introdotte dal decreto Sostegni bis fino a settembre. INPS fornisce le istruzioni con il messaggio del 24 giugno.

Reddito di emergenza: domanda dal 1° luglio per 4 mensilità. Istruzioni INPS

La domanda per il reddito di emergenza può essere inoltrata all’INPS da oggi 1° luglio per ottenere così le 4 mensilità del decreto Sostegni bis per i mesi che vanno da giugno a settembre.

INPS aveva annunciato la data di oggi 1° luglio per fare richiesta del reddito di emergenza già qualche settimana fa con un comunicato e poi successivamente, con il messaggio n.2406 del 24 giugno 2021, ha fornito le nuove istruzioni per la domanda.

Tutti gli aspiranti beneficiari del reddito di emergenza, anche quelli delle precedenti mensilità del decreto Sostegni di marzo, devono fare domanda per ottenere le nuove quote entro il 31 luglio 2021. Non è previsto infatti il pagamento automatico.

Reddito di emergenza: domanda da oggi 1° luglio per le 4 mensilità

Domande per il reddito di emergenza dal 1° luglio per le 4 mensilità da giugno a settembre del decreto Sostegni bis. Scrive INPS nel comunicato stampa delle scorse settimane:

“Le domande di reddito di emergenza (REM) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 riconosciute dal decreto legge n. 73/2021, potranno essere presentate all’INPS esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021.”

La domanda per il reddito di emergenza dovrà presentarla anche chi ha già fatto richiesta delle precedenti mensilità essendo anche cambiati alcuni requisiti.

Ricorda INPS nel messaggio del 24 giugno che i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti possono presentare la domanda del reddito di emergenza attraverso i seguenti canali:

  • sito internet dell’INPS (clicca qui), autenticandosi con PIN, se in possesso, (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Reddito di emergenza: chi può fare domanda

Ricordiamo chi può fare domanda per il reddito di emergenza e le 4 mensilità del decreto Sostegni bis. Possono accedere al REM i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo comunque di 20.000 euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • ISEE non superiore a 15.000 euro.

Il reddito familiare deve essere di un valore inferiore alla soglia indicata come beneficio e il mese di riferimento, per le 4 mensilità, è aprile 2021.

L’importo del reddito di emergenza può avere un importo che va dai 400 agli 800 euro (850 se presente un disabile) determinato sulla base della composizione del nucleo familiare incrementato, per chi vive in affitto, di un dodicesimo del canone di locazione.

Il reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • titolari di pensione diretta o indiretta a eccezione dell’assegno ordinario d’Invalidità;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi del REM;
  • percettori di reddito di cittadinanza;
  • con le altre indennità (bonus stagionali, lavoratori spettacolo) del decreto Sostegni bis.

INPS nel messaggio del 24 giugno ricorda che le 4 mensilità del reddito di emergenza non possono essere richieste da chi ha la Naspi scaduta come avvenuto con il decreto Sostegni di marzo.

“L’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021 non richiama l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021, che riconosce il diritto all’erogazione delle quote del REM a coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti Naspi e DIS-COLL, in presenza di requisiti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo.”

Per i dettagli sulla domanda del reddito di emergenza e altre indicazioni rimandiamo al messaggio dell’INPS che alleghiamo di seguito.

Messaggio INPS numero 2406 del 24 giugno 2021
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Reddito di Emergenza. Indicazioni relative alla presentazione della domanda.

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