In quali casi il creditore, per il soddisfacimento del credito, può rivolgersi al Giudice e ottenere un decreto ingiuntivo?
Con la presentazione della domanda di decreto ingiuntivo, da effettuarsi mediante ricorso si instaura un procedimento ingiuntivo; si tratta di un procedimento speciale sommario con il quale il titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta, può ottenere, il decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo è il provvedimento con il quale il Giudice competente ingiunge al debitore di adempiere un’obbligazione (di pagamento o di consegna), entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, avvertendolo che entro il medesimo termine può proporre opposizione.
In mancanza di opposizione e di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata in quanto il decreto costituisce titolo esecutivo che consente l’iscrizione dell’ipoteca.
Tipi di credito per i quali si può chiedere un decreto ingiuntivo
Il ricorso per decreto ingiuntivo può essere proposto solo per taluni diritti di credito. Può essere richiesto:
- dal creditore di una somma liquida di denaro;
- dal creditore di una determinata quantità di cose fungibili;
- da chi ha diritto ad ottenere la consegna di una cosa mobile determinata.
Condizioni di ammissibilità
Presupposto di ammissibilità del procedimento per decreto ingiuntivo è la “prova scritta” del credito.
L’unica prova ammessa è infatti quella documentale poiché in questo tipo di procedimento sommario il giudice si basa unicamente su quanto affermato dal ricorrente e sui documenti allegati alla domanda; non si effettua una vera e propria attività di cognizione e il provvedimento conclusivo è emanato in assenza di contraddittorio tra le parti.
Qualora successivamente alla notifica del decreto si apra la fase di opposizione instaurata dall’ingiunto, la sommarietà lascia il posto ad una causa ordinaria e alla piena cognizione da parte del giudice.
Quali documenti costituiscono prova scritta?
La prova scritta è data da:
- le promesse unilaterali per scrittura privata
- le polizze
- i telegrammi
- nel caso di imprenditori, le scritture contabili, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute.
- i libri e i registri della P.A. attestati da notaio o altro pubblico ufficiale, per i crediti dello stato e degli enti pubblici
- accertamenti dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari di tali enti per i crediti derivanti da omesso versamento di quanto dovuto agli enti previdenziali e di assistenza
- la parcella delle spese e prestazioni professionali correlata dal parere di conformità alle tariffe da parte della competente associazione professionale.
Mancata opposizione da parte dell’ingiunto
Qualora l’ingiunto non presenti opposizione, il decreto ingiuntivo emesso, sarà fin da subito (nei casi indicati dalla legge ), o comunque entro tempi assai brevi, esecutivo: costituisce quindi (dopo il decorrere del termine per l’opposizione) titolo esecutivo. Il ricorrente creditore potrà così effettuare l’iscrizione dell’ipoteca e iniziare l’esecuzione forzata dopo aver notificato l’atto di precetto.
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