Ravvedimento operoso per gli omessi versamenti: procedura, tipologie e sanzioni

Federico Migliorini

25 Luglio 2014 - 09:46

I contribuenti che hanno commesso violazioni per tardivi o omessi versamenti di imposte, tasse e contributi e che desiderano regolarizzare la propria posizione possono fruire del ravvedimento operoso, versando sanzioni in misura ridotta e gli interessi legali. Vediamo quali sono le regole per utilizzare il ravvedimento operoso.

Ravvedimento operoso per gli omessi versamenti: procedura, tipologie e sanzioni

Il ravvedimento operoso è un istituto giuridico che è stato originariamente introdotto nell’assetto normativo italiano nel corso del 1990 (art. 14 L. n. 409/1990) per la regolarizzazione di omessi versamenti delle sole imposte dirette e dell’IVA. In seguito, il suo impiego è stato esteso a tutti i tipi di tributi (art. 13 D.Lgs n. 472/1997). Nello specifico esso è utilizzabile da parte di diverse categorie di contribuenti al fine di consentire a questi ultimi (siano essi persone fisiche o società) di regolarizzare spontaneamente violazioni compiute in relazione a disposizioni di tipo tributario o amministrativo versando oltre al tributo dovuto, una sanzione e una somma a titolo di interessi maturati fino alla data in cui viene effettuato il versamento.

Tipologie di ravvedimento
Il contribuente può avvalersi di diverse tipologie di ravvedimento in base al momento in cui intende eseguire il versamento:

  • Ravvedimento sprint: deve essere effettuato entro 14 giorni dalla scadenza del termine di versamento del tributo evaso. In base a tale strumento, la sanzione ordinaria prevista per l’omesso versamento pari al 30%, è ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo ma entro il quattordicesimo giorno;
  • Ravvedimento breve: è applicabile a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria del tributo dovuto fino al trentesimo giorno, si applicano le regole del ravvedimento ordinario che prevede sanzioni pari al 3% della somma omessa;
  • Ravvedimento lungo: il contribuente può avvalersi se sono decorsi 30 giorni dalla scadenza ordinaria, ma esegue il versamento entro la scadenza per l’invio della dichiarazione concernente il periodo di imposta durante il quale la violazione è stata commessa (ovvero entro un anno dalla scadenza originaria del tributo omesso). In questo caso, la sanzione dovuta è pari al 3,75% dell’imposta non versata.

Il tasso di interesse
La legge prevede che la misura del tasso di interesse legale sia disposta con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che le relative variazioni avvengano previa pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ordinaria Ufficiale. Infatti, l’ultima variazione apportata al tasso di interesse è stata introdotta con Decreto MEF 12 dicembre 2013.
La disposizione che disciplina la modificazione del tasso di interesse legale prevede anche che questa avvenga non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. La misura dovrà tenere conto del tasso di inflazione rilevato nel corso dell’anno ed essere rapportata al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi. Le norme prevedono, inoltre, che se la variazione del saggio legale di interesse non è effettuata nel rispetto di detto termine, questo rimane invariato anche per l’anno successivo.

I soggetti che possono utilizzare il ravvedimento
La novella disposizione può essere adottata da tutti i contribuenti, sia persone fisiche che società. In pratica, per fruire del ravvedimento operoso è necessario che:

  • la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in tale ipotesi il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo);
  • non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore della violazione.

Il Calcolo della base imponibile
La base imponibile su cui determinare il calcolo è costituita dalle somme non versate e originariamente dovute a titolo di:

  • imposte dirette e indirette
  • tasse
  • contributi.

Tra le ipotesi in cui può farsi ricorso al ravvedimento operoso vi sono:

  • il mancato pagamento entro le scadenze prefissate, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione;
  • gli errori e le omissioni nelle dichiarazioni rilevanti al fine della determinazione e del pagamento del tributo;
  • gli errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24/F23.

La procedura
Il pagamento del debito deve essere eseguito per il totale dell’importo e per tutte le voci interessate:

  • tributo dovuto e non versato (oppure versato in misura inferiore)
  • interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera
  • sanzione.

Perciò, se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi o sanzioni, il ravvedimento non si perfeziona.
E’ bene sottolineare che, nell’ipotesi in cui il contribuente esegue un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non sono commisurati all’imposta versata in ritardo, il ravvedimento è ritenuto perfezionato con riferimento alla sola quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. Ne deriva che sulla differenza d’imposta non sanata, l’Amministrazione finanziaria applicherà le sanzioni in misura ordinaria e/o recupererà gli interessi non versati se il contribuente dimostra che aveva l’intento di avva¬lersi dei benefici del ravvedimento operoso avendo imputato opportunamente sul modello di versamento F24, almeno parte del versamento eseguito, oltre alle sanzioni utilizzando lo specifico codice tributo.

Termini per utilizzare il ravvedimento
Il termine limite per eseguire la regolarizzazione con lo strumento del ravvedimento operoso è:

Modelli da utilizzare
In particolare per i versamenti occorre utilizzare:

  • il modello F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’IVA, l’IRAP e l’imposta sugli intrattenimenti
  • il modello F23 per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
    Nella prima parte del modello si indicano i dati relativi al soggetto tenuto al versamento e il relativo codice fiscale.

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