Mutuo: come tutelarsi con un’assicurazione in caso di disoccupazione o non autosufficienza

Manuela Margilio

20/05/2014

Come proteggersi dal rischio di mancato pagamento delle rate del mutuo con una polizza assicurativa.

Mutuo: come tutelarsi con un’assicurazione in caso di disoccupazione o non autosufficienza

Finché la salute ci assiste e percepiamo uno stipendio fisso, le rate del mutuo possono essere pagate con tranquillità. Tuttavia, è bene essere consapevoli che in caso di morte di chi ha stipulato il mutuo, l’obbligo di pagamento passa agli eredi. Inoltre, nel caso in cui si abbiano figli in età non lavorativa, è bene avere la sicurezza di poter sempre evitare in futuro l’insolvenza per perdita di lavoro o non autosufficienza, evenienze che potrebbero mettere seriamente in crisi il futuro della famiglia.

Per garantirsi contro il rischio di insolvenza una buona soluzione è quella di rivolgersi ad una Compagnia di Assicurazione per la stipula di una polizza che tuteli l’assicurato in caso di eventi imprevedibili che possono verificarsi nel corso della durata del mutuo, compromettendone il pagamento delle rate e l’estinzione.

Si tratta di coperture facoltative che possono essere attivate a discrezione del mutuatario.

Dall’entrata in vigore del Decreto Salva Italia le banche non possono più obbligare il cliente a stipulare un’assicurazione sul mutuo erogata dalla banca stessa, poichè tale prassi viene ritenuta una pratica commerciale scorretta visti i costi aggiuntivi.

Ai sensi dell’art. 36 del decreto “è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”.

La questione era stata già sollevata dall’Isvap, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, ora Ivass, che aveva denunciato il comportamento scorretto delle banche. Infatti, con il regolamento n. 40, entrato in vigore nel luglio 2012, l’istituto obbliga le banche e gli altri intermediari finanziari a sottoporre al cliente, oltre alla propria soluzione assicurativa, almeno altri due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche e agli intermediari finanziari stessi.

Non solo, qualora il mutuatario fosse in possesso di un preventivo di un’altra compagnia, l’Istituto di credito è obbligato ad accettare la copertura senza variare le condizioni applicate al finanziamento, a condizione che siano rispettate le coperture richieste dall’ente finanziatore.

Qualora dunque la l’assicurazione sul mutuo sia imposta dall’Ente Erogatore, dovranno essere forniti altri preventivi oltre al quello dell’istituto di credito dove si è acceso il mutuo.

Resta ferma la possibilità per il richiedente del mutuo di stipulare l’assicurazione con una Compagnia assicurativa diversa non tenendo conto dei suggerimenti dell’ente creditizio. Può anche verificarsi l’ipotesi di un cliente che è sia già intestatario di una polizza assicurativa valida. In questi casi la banca può accettare una polizza precedentemente stipulata, se ritiene che l’importo coperto sia in linea con quello del mutuo.

L’unica polizza sul mutuo obbligatoria è quello per l’incendio e scoppio della casa. Questa polizza offre una tutela nell’evenienza in cui l’immobile sul quale la banca ha costituito ipoteca, venga distrutto a seguito di incendio o esplosione. La copertura assicurativa viene solitamente fornita attraverso una società assicuratrice convenzionata con la banca. Il suo costo deve essere incluso nel Taeg e dunque ben visibile per il cliente.

Quali tipi di coperture facoltative si possono richiedere
Attraverso la stipula di una polizza sulla vita che assicuri il debito residuo del proprio mutuo, la Compagnia Assicuratrice verserà all’Istituto di credito la somma assicurata (pari al debito residuo) in caso di decesso del mutuante.

Ma ciò non è sufficiente: ci sono altre situazioni che possono portare all’insolvenza, quali ad esempio la disoccupazione, o ancor peggio, l’invalidità totale permanente o la non autosufficienza.

Per questi altri tipi di eventi sarà possibile inserire delle garanzie accessorie; quella relativa alla disoccupazione obbligherà la Compagnia a pagare all’istituto di credito un generalmente un numero di rate che va da 12 a 36, nel caso di perdita del lavoro.
Per l’invalidità totale permanente e la non autosufficienza è solitamente previsto il versamento del totale debito residuo come nel caso morte.

Il pagamento della polizza in questione ha dei costi aggiuntivi per il cliente; a tal fine è opportuno prendere in visione con attenzione il prezzo delle singole garanzie e richiedere altri preventivi ad altre compagnie oltre a quelli eventualmente offerti dalla banca; è opportuno effettuare una comparazione dei premi applicati per poter optare per l’offerta più competitiva.

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