Fare da “prestanome” in alcuni casi costituisce reato e in altri è legale (ad esempio il “trust”). Vediamo cosa significa, cosa dice il Codice penale, quando è ammesso e quando è vietato.
Il prestanome, come dice il termine stesso, indica un soggetto che si sostituisce ad un altro prestando il suo nome e cognome, in altre parole “mettendo la faccia” durante un accordo, un affare o una compravendita.
Quando si sente la parola “prestanome” viene naturale pensare alla sfera criminale. In realtà non è sempre così: in molti casi fare da prestanome non è un reato anzi è un’attività del tutto lecita e prevista dalla legge (ad esempio nel caso del trust).
La responsabilità penale del prestanome scatta quando egli è a conoscenza dell’intento criminale della persona che andrà a sostituire e quindi partecipa volontariamente alla commissione di un reato.
Chi e cos’è il prestanome
Il prestanome è un soggetto che si sostituisce ad un altro nella commissione di affari leciti o illeciti. Nel gergo comune viene chiamato anche “testa di legno” e assume la qualità di “prestanome” gratuitamente o dietro lauto compenso.
Tipicamente il prestamone viene “ingaggiato” da persone famose o con un ruolo pubblico che non vogliono rendere note delle compravendite, ma non mancano i casi in cui una persona si sostituisca formalmente ad un’altra per motivi illeciti, ad esempio spostare somme di denaro oppure ottenere benefici fiscali di cui il vero committente non avrebbe diritto.
Fare da prestanome a qualcuno è reato?
Precisiamo che fare da prestanome per qualcuno non è sempre un reato; dipende dal contenuto dell’accordo e dallo scopo della sostituzione di persona. Quello che rende illecita l’attività del prestanome è l’intento fraudolento delle parti.
Esempi tipici possono essere le truffe ai danni dei consumatori, le frodi finanziarie, le evasioni fiscali e le rappresentazioni legali di società. Solitamente a fare uso dei prestanomi sono gli imprenditori indebitati o dichiarati falliti e altri soggetti con condanne fiscali alle spalle i quali non potrebbero concludere negozi giuridici, aprire società, acquistare immobili senza l’intervento del prestanome.
Rischi penali del prestanome
Chi presta il proprio nome per fini illeciti rischia gravi conseguenze penali, insieme al complice a cui ha fatto da prestanome. A dirlo è la Corte di Cassazione secondo la quale il prestanome può essere ritenuto responsabile dal punto di vista penale se viene accertata la coscienza e volontà della partecipazione agli atti illeciti commessi. In altre parole, il prestanome risponde penalmente solo se era a conoscenza che l’intenzione fraudolenta della persona che gli ha chiesto di collaborare in suo nome.
Prestanome: quando è lecito
Fare da prestanome non è sempre un reato, anzi ci sono molte ipotesi in cui si tratta di un’attività del tutto lecita. Ad esempio è il caso dell’amministratore di società quando amministratore di fatto e di diritto non coincidono. In tal caso il prestanome risulta essere l’amministrazione in via ufficiale anche se non svolge alcun tipo di attività.
L’attività di prestanome è lecita anche nel caso del cosiddetto “imprenditore occulto”, colui che gestisce realmente l’impresa senza apparire come imprenditore di fronte ai terzi.
Altro esempio di prestanome assolutamente legale è quello del trust: in virtù di questo contratto un bene (mobile o immobile) viene intestato ad un soggetto “fiduciario” che formalmente ne acquista la proprietà. Costui però ha l’obbligo contrattuale di amministrarlo e di restituirlo al mandante nella data concordata.
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