Liberi professionisti: la Corte Costituzionale rassicura sui prelievi bancari da giustificare

Roberto Rais

10/10/2014

Una pronuncia della Corte Costituzionale fa cadere la presunzione sui prelevamenti non giustificati da parte dei liberi professionisti.

Liberi professionisti: la Corte Costituzionale rassicura sui prelievi bancari da giustificare

La Corte Costituzionale è intervenuta a “rassicurare” i liberi professionisti che temono di dover potenzialmente giustificare ogni prelievo bancario effettuato. Il riferimento è naturalmente alla normativa attualmente in vigore e riferibile all’art. 32 del dpr 600/1973 sui prelevamenti non giustificati, che prevede che qualora non vi sia una giustificazione a un prelievo bancario, lo stesso possa essere in realtà assunto per poter determinare maggiori ricavi nell’ambito del reddito di impresa. Il principio da qui parte il legislatore è semplice: se avviene un prelevamento dal conto bancario, lo stesso si deve presumere quale sottostante ad un investimento produttivo e, dunque, potenzialmente legato agli acquisti in nero.

Ebbene, mentre nella sua formulazione originaria tale precetto era limitato ai soli imprenditori, un intervento più recente (la l. 311/2004) ha finito con l’estendere questa presunzione anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.

La Corte Costituzionale è tuttavia intervenuta finalmente sul tema, e con la sentenza 228/2014 ha precisato che per quanto concerne i lavoratori autonomi, la presunzione di cui all’art. 32 del dpr 600/1973 viola il principio di ragionevolezza, essendo del tutto “arbitrario” – si legge nella pronuncia – ipotizzare che i prelevamenti, nel mondo professionale, siano destinati a un investimento della propria attività, e che l’investimento sia quindi produttivo di compensi e, in ultima istanza, di reddito.

La Corte si concentra dunque sulla differenza che sussiste tra l’attività di impresa e quella di lavoro autonomo, dichiarando l’illegittimità della norma del prelievo “non giustificato” che diventa compenso, e mettendo quindi l’onere probatorio sulle scrivanie dell’amministrazione finanziaria. La quale, in analisi, potrà comunque cercare di dimostrare che il prelievo ingiustificato è diventato compenso, avendo tuttavia un onere particolarmente gravoso in tale dimostrazione.

Insomma, i liberi professionisti possono ora contare concretamente sulla caduta della tanto discussa presunzione sui prelevamenti bancari, con una pronuncia da tempo attesa, e supportata anche dal fatto che secondo i giudici lo svolgimento dell’attività professionale è ben differente da quella dell’imprenditore, figura per la quale la rilevanza dell’attività personale non può che essere più limitata rispetto a quanto non avvenga per il libero professionista.

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