Possibile pedinare il dipendente che fa usi illeciti dei permessi per l’assistenza del familiare disabile

Manuela Margilio

31/05/2014

Il datore di lavoro può avvalersi di un detective per licenziare il dipendente se sospetta un uso indebito del beneficio di assistenza del familiare invalido

Possibile pedinare il dipendente che fa usi illeciti dei permessi per l’assistenza del familiare disabile

Ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 4984 del marzo 2014 è legittimo il licenziamento del lavoratore che, anziché assistere il familiare portatore di handicap, usa il permesso di cui alla legge 104/92 per andare altrove.

Attenzione pertanto a non partire per le vacanze invece di accudire il familiare disabile. Tale condotta può avere gravi conseguenze.

Costituisce infatti grave inadempimento del contratto di lavoro l’utilizzo improprio del permesso per l’assistenza del parente malato.
E’ passibile di licenziamento per giusta causa, il lavoratore che, invece di accudire il familiare disabile, si reca altrove, per soddisfare interessi personali, e per svolgere attività del tutto estranee a quelle di cura e assistenza.

Nel caso considerato dalla Corte non è solo in discussione il comportamento contrario alla legge assunto dal dipendente, è altresì in discussione la prova acquisita dal datore di lavoro per dimostrarne l’illeceità. Il datore di lavoro aveva assunto un investigatore privato per accertare la condotta del dipendente e acquisire le prove da porre a fondamento del licenziamento.

A dire della Suprema Corte il datore di lavoro può dunque avvalersi di un detective per controllare dove si sta recando il dipendente e se sta lecitamente utilizzando il permesso concessogli qualora, sentiti altri lavoratori, abbia il ragionevole sospetto del comportamento illecito del proprio dipendente.
Il suddetto controllo, non si ritiene lesivo della privacy del lavoratore, non sussistendo alcuna violazione delle norme che tutelano la libertà e la dignità del lavoratore.

La Suprema Corte, pronunciatasi sul ricorso proposto dal lavoratore, ha stabilito in primo luogo che: le dette agenzie per operare lecitamente non devono controllare l’attività lavorativa vera e propria all’interno del luogo di lavoro. Affinché il loro intervento possa dirsi giustificato è necessario il sospetto o la mera ipotesi che i comportamenti illeciti del lavoratore siano in corso di esecuzione. L’utilizzo del detective deve avvenire dunque al di fuori dell’unità produttiva e per tutelare il patrimonio dell’azienda.

Tutto ciò premesso, ritenuta la validità dei mezzi di prova l’abuso del diritto di ottenere permessi retribuiti per l’assistenza di un familiare incapace, configura una lesione del rapporto fiduciario di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto lavorativo.

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