Carburanti: per dedurre il rifornimento necessaria la scheda

Alessandra Manco

2 Maggio 2014 - 17:02

La Cassazione stabilisce un principio fondamentale: per poter detrarre i costi di acquisto carburante è necessario utilizzare la carta carburante indipendentemente dal metodo utilizzato

Carburanti: per dedurre il rifornimento necessaria la scheda

La Cassazione con ordinanza 8699 conferma la possibilità di dedurre i costi di acquisto del carburante, oltre che la relativa iva, esclusivamente se si è in possesso della carta carburante e che la stessa sia correttamente sottoscritta ogni volta che si procede al rifornimento.

La sentenza ha avuto origine da un ricorso presentato da una società che aveva visto recapitarsi un accertamento per l’anno di imposta 2006 in cui venivano recuperati i costi detratti per l’acquisto di carburante. La peculiarità era nel fatto che l’azienda aveva utilizzato il cosiddetto sistema Netting, il particolare sistema che prevede il coinvolgimento del proprietario del veicolo, della compagnia petrolifera e del gestore dell’impianto. Con tale procedura vi è la possibilità di sostituire la scheda carburante attraverso l’utilizzo di una speciale fatturazione che viene attuato con particolari contratti di somministrazione e con apposita carta di credito. Pertanto gli utilizzatori dei veicoli avranno il compito di compilare ogni mese un documento numerato e timbrato all’interno del quale saranno indicati i chilometri percorsi e la targa del veicolo.

Tuttavia, sebbene i primi due gradi di giudizio abbiano dato torto all’agenzia delle Entrate, i giudici hanno stabilito che la procedura non esonera il contribuente dal comprovare l’inerenza dell’acquisto di carburante dall’attività di impresa. Pertanto qualora la fatturazione non consenta di stabilire che il rifornimento è stato fatto per veicoli adibiti ad attività d’impresa, quest’ultimo non può essere riconosciuto ai fini della detrazione di imposta. Laddove la fatturazione elettronica istituita attraverso il netting non riporti il chilometraggio oppure questo sia inattendibile l’ufficio avrà la possibilità di disconoscere il costo.

Infatti nella gestione delle aziende di trasporto i rifornimenti per i mezzi aziendali sono documentati attraverso le procedure di netting ed attraverso le previste schede carburante. In base a quanto disposto dal Dpr 444/97 gli acquisti fatti presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazione in una scheda. Il documento deve contenere la targa del veicolo e gli estremi dell’identificazione, ditta, domicilio fiscale, codice fiscale o partita iva del soggetto che acquista il carburante. L’addetto della stazione di servizio avrà il compito di certificare, ogni volta che si esegue un rifornimento, l’ammontare del carburante erogato, la data in cui si è eseguito il rifornimento, la denominazione e la ragione sociale della stazione di servizio. Ogni rifornimento dovrà essere debitamente firmato. La necessità di inserire la targa per identificare il veicolo è stata ribadita dalla Cassazione con sentenza 21769 del 2005, che ha stabilito la necessità di inserirla anche se non è espressamente prevista dalla norma.

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