Pensione anticipata a 64 anni, DDL in esame alla Camera. Chi ci rientra?

Stefania Manservigi

2 Febbraio 2017 - 16:00

In esame alla Camera un DDL che prevede un ampliamento della platea dei lavoratori che potranno andare in pensione anticipata a 64 anni. Chi rientrerà tra i beneficiari?

Pensione anticipata a 64 anni, DDL in esame alla Camera. Chi ci rientra?

Potrebbe allargarsi la platea di coloro che potranno andare in pensione anticipata a 64 anni.
In questi giorni, infatti, è in discussione un disegno di legge presentato dall’Onorevole Maria Luisa Gnecchi che consentirebbe di estendere la possibilità ai lavoratori e alle lavoratrici del settore privato di andare in pensione anticipata a 64 anni, in deroga a quanto previsto dalla Legge Fornero.
In particolare il disegno di legge chiede la correzione della Circolare dell’Inps 196/2016 che nega la possibilità di utilizzare i contributi figurativi ai fini dell’accesso alla pensione anticipata a coloro che non erano in costanza di attività dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011. Proposta anche l’estensione della possibilità di pensione anticipata a 64 anni alle cosiddette lavoratrici quindicenni.
Vediamo di seguito tutte le novità proposte dal disegno di legge sull’ampliamento della pensione anticipata a 64 anni. Chi potrebbe rientrarci?

Pensione anticipata 64 anni, chi può andarci?
Per capire le novità che potrebbero essere introdotte con l’approvazione del disegno di legge occorre prima capire chi attualmente rientri nella platea dei beneficiari. L’articolo 24, comma 15-bis del Decreto Legge 201/2011 aveva disposto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di accedere alla pensione anticipata con 64 anni di età previo raggiungimento della Quota 96 (data dalla somma dell’età anagrafica e degli anni contributivi) entro il 31 dicembre 2012. La stessa possibilità è stata concessa anche alle lavoratrici donne che, sempre alla data del 31 dicembre 2012, avessero raggiunto 60 anni di età e 20 anni di contribuzione.
Con la circolare 35/2012 l’Inps aveva inizialmente stabilito che per lavoratore dipendente del settore privato dovesse intendersi un lavoratore effettivamente impiegato in attività lavorativa alla data del 28 dicembre 2011 salvo poi, a seguito di un incontro con il Ministero del Lavoro, aver rivisto tale definizione con la circolare 196 ricomprendendo nella stessa anche i lavoratori che al 28 dicembre 2011 non risultavano più impiegati in attività lavorative dipendenti nel settore privato in quanto o privi di occupazione, o impiegati in attività di lavoro autonome o alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. Per questi ultimi beneficiari però è stato previsto un paletto: viene negata infatti la possibilità di poter utilizzare, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto, i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa

"per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa".

Pensione anticipata a 64 anni: i correttivi del disegno di legge
Il disegno di legge sull’ampliamento della pensione anticipata a 64 anni interviene proprio su questi limiti che interessano i lavoratori che non risultavano impiegati in attività lavorativa del settore privato al 28 dicembre 2011.
Nel ddl si può leggere:

"L’esclusione dei predetti periodi di contribuzione, è priva di ogni fondamento, limita in modo del tutto ingiustificato il numero dei soggetti aventi diritto ed è destinata a produrre effetti paradossali e la proliferazione del contenzioso. Inoltre, con tale esclusione viene introdotta una disparità di trattamento tra coloro che erano in attività lavorativa e quelli che, invece, non si trovavano in tale condizione alla data del 28 dicembre 2011. Si pensi, per esempio, a una lavoratrice nata a giugno del 1952, esclusa dalle salvaguardie, non in attività lavorativa nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, che ha maturato il requisito contributivo richiesto, grazie all’accredito figurativo di cinque mesi per maternità fuori del rapporto di lavoro".

Pensione anticipata a 64 anni anche alle quindicenni?
Altro punto importante del disegno di legge sulla pensione anticipata a 64 anni è quello che intende estendere questa possibilità anche alle lavoratrici quindicenni nate nel 1952 che hanno 15 anni di contributi al 31 dicembre 2012.
Tra i punti contestati anche l’adeguamento del requisito anagrafico di 64 anni alla speranza di vita. Nel ddl si legge in proposito:

"A nostro avviso il requisito dell’età di 64 anni per conseguire la pensione in regime eccezionale non deve essere incrementato in relazione all’aumento della speranza di vita, in quanto si tratta di una norma di carattere speciale autosufficiente; pertanto, i 64 anni devono essere considerati come un termine e non come un requisito anagrafico per perfezionare il diritto alla pensione".

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