Parcheggio sbagliato: possibile il reato di violenza privata

Manuela Margilio

6 Novembre 2014 - 17:21

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Se con il parcheggio dell’auto si impedisce l’uscita o l’entrata in una determinata area si commette il reato di violenza privata.

Parcheggio sbagliato: possibile il reato di violenza privata

Con la sentenza n. 32730 del 23 luglio 2014 la Corte di Cassazione afferma che parcheggiare l’auto bloccando ad altri l’unica via d’uscita esistente costituisce fattispecie di reato. Si tratta in particolare del reato di violenza privata di cui all’art. 610 del codice penale commesso da chi ostruisce il passaggio ad un’altra auto, impedendole di uscire o entrare in una determinata area.

Il reato di violenza privata è quello commesso da chi pone in essere qualunque condotta violenta o minacciosa che costringa altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

Può sussistere, ad esempio, quando un automobilista è costretto a richiedere l’intervento dei vigili urbani perchè il passo carraio risulta bloccato dalla presenza di un veicolo mal parcheggiato.

Cosa dice la Cassazione

La sentenza in esame ribadisce un principio già in precedenza espresso dalla Suprema Corte secondo la quale privare coattivamente, con qualsiasi mezzo, la libertà di determinazione e di azione di una persona, costituisce violenza privata penalmente sanzionata. Tra questi mezzi idonei può esserci anche l’autovettura, che venga impiegata per impedire ad altri di accedere al proprio fondo. Afferma la Suprema Corte che

"La condotta di chi posiziona il proprio veicolo all’imbocco dell’unica via di uscita da un fondo non fa che precludere la libertà di transito di un altro soggetto e, quindi, ne limita il diritto di spostamento".

Per poter denunciare l’automobilista è necessario aver agito con dolo, ossia con coscienza e volontà. E’ necessaria dunque una condotta compiuta con la consapevolezza di limitare l’altrui libertà. Non è tuttavia richiesto che il comportamento venga posto in essere con l’intento di arrecare uno specifico danno alla persona offesa. E’ dunque sufficiente che l’autore del reato abbia avuto la consapevolezza di bloccare l’altrui passaggio e che il luogo ove ha parcheggiato l’auto costituiva l’unica via di uscita dall’area stessa.

Argomenti

# Reato

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