POS e contanti, sanzioni e indicazioni sui pagamenti: ecco cosa cambia per esercenti e contribuenti

Simone Casavecchia

17 Marzo 2015 - 10:32

Un disegno di legge attualmente in discussione prevede l’obbligo del POS e pesanti sanzioni per chi non lo installa, oltre a questo però sono molte le regole da tenere in considerazione riguardo all’uso dei contanti. Ecco quali.

POS e contanti, sanzioni e indicazioni sui pagamenti: ecco cosa cambia per esercenti e contribuenti

La lotta all’evasione fiscale trova nel contrasto all’uso del contante uno dei suoi strumenti principali: lo testimonia un recente disegno di legge che prevede l’introduzione di pesanti sanzioni per quei commercianti che non si adeguano all’obbligo di installare il POS e che, quindi, non consentono di fatto di effettuare pagamenti elettronici nella loro attività.

Oltre a questo disegno di legge sui pagamenti digitali e sulle relative sanzioni, attualmente in discussione al parlamento, sono però molte altre le novità che esercenti, cittadini, professionisti e contribuenti in genere devono tenere presenti riguardo all’uso del contante, per evitare sanzioni.

POS obbligatorio: cosa avviene ora
I commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti sono attualmente tenuti (dal 30 giugno 2014) ad accettare la carta di credito per effettuare pagamenti al di sopra dei 30 euro. L?obbligo di installazione del POS esiste già di fatto, sebbene non siano al momento previste sanzioni per chi non ne è in possesso.

POS obbligatorio: cosa prevede il ddl
In base al disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento la mancata installazione del POS sarà punita con una sanzione di 500 euro. Se il soggetto sanzionato (commerciante, artigiano o professionista che sia) non si adegua entro 30 giorni e permane in una situazione irregolare, è prevista un’ulteriore sanzione di importo pari a 1000 euro e, in ultima istanza anche la sospensione dell’attività commerciale o professionale.

Trasferimenti di denaro in contante
Dal 1 Gennaio 2012 è possibile per due diversi soggetti, trasferire denaro in contante, per importi pari o inferiori a 1000 euro, sia in euro che in valuta estera. Il tasferimento di denaro può essere effettuato a qualsiasi titolo e la stessa soglia vale anche per i trasferimenti di libretti di deposito bancari, per i trasferimenti di libretti postali al portatore e per i trasferimenti di titoli al portatore in euro o in valuta estera.
Il trasferimento di importi superiori a 1000 euro da un soggetto all’altro può avvenire solo attraverso assegni bancari o postali che devono comunque riportare la clausola di non trasferibilità. Il cliente di una banca può comunque richiedere in forma scritta, al proprio istituto di credito di credito, la possibilità di rilasciare assegni in forma libera anche per importi superiori a 1000 euro; in questo caso occorre pagare un imposta di bollo pari a 1,50 euro per ogni modulo utilizzato per tale richiesta.

Commercio Estero
I commercianti che vendono beni o prestano servizi a cittadini non residenti (o che non hanno cittadinanza) nell’Unione Europea o non residenti nello spazio economico europeo (quindi in Paesi quali l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) sono autorizzati ad accettare pagamenti in contanti per importi inferiori ai 15000 euro a condizione che prima abbiano inviato una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate dove vengono indicati i dati bancari del proprio conto corrente e, successivamente, versino le somme ricevute in contanti su quello stesso conto.

Pensioni
Dal 1° luglio 2012 le stesse norme relative al trasferimento di denaro in contante, investono anche i pagamenti delle pensioni, dal momento che gli assegni superiori a 1000 euro non possono più essere liquidati presso gli sportelli degli uffici postali ma devono essere necessariamente accreditati su un conto corrente bancario o postale o su una carta ricaricabile. Dopo l’accredito sul conto corrente è comunque possibile prelevare il trattamento pensionistico in contanti.
Nel conteggio dei 1000 euro non vanno a incidere voci quali gli arretrati e tutte le altre somme corrisposte a titolo di una tantum.

Affitti
Il canone di locazione degli immobili a uso abitativo può essere corrisposto in contanti per somme inferiori ai 1000 euro ma il relativo pagamento deve comunque essere tracciato: ciò significa che il pagamento in contanti deve essere accompagnato da una prova documentale che, appunto, documenti l’avvenuto pagamento: all’atto pratico si tratta di una semplice ricevuta rilasciata dal proprietario dell’immobile.

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