Omessi versamenti Imu e Tasi 2014: nuove opportunità con il ravvedimento operoso

Federico Migliorini

11 Gennaio 2015 - 11:30

Il nuovo ravvedimento operoso, entrato in vigore nel 2015, permette ai contribuenti di sfruttare sanzioni agevolate per sanare gli omessi versamenti di Imu e Tasi 2014. Entro il 15 gennaio sanzioni ridotte a 1/10 e fino al 16 marzo ridotte ad 1/9.

Omessi versamenti Imu e Tasi 2014: nuove opportunità con il ravvedimento operoso

Si aprono nuove possibilità per i contribuenti che hanno omesso il versamento del saldo Imu e Tasi, scaduto lo scorso 16 dicembre. Il nuovo ravvedimento operoso entrato in vigore nel 2015 consente ai contribuenti di sanare i propri mancati versamenti applicando sanzioni in misura ridotta: pari al 3% (1/10 della sanzione piena) fino al prossimo 15 gennaio (30° giorno dalla scadenza), e pari al 3,33% (1/9 della sanzione piena) fino al 16 marzo prossimo (90° giorno dalla scadenza).

Tutto questo è possibile grazie alla nuova lettera a-bis) contenuta nell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97 introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014 pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014), operante per tutti i tributi, siano essi erariali che comunali, come il caso di Imu e Tasi. E’, tuttavia, opportuno ricordare che, trattandosi di norma procedimentale, essa dovrebbe trovare applicazione anche per le violazioni commesse negli anni antecedenti al 2015, sempre che non sia già stato notificato al contribuente l’atto impositivo.

Il Legislatore con l’introduzione del nuovo ravvedimento ha voluto concedere ai contribuenti maggiori margini di manovra per sanare i propri mancati versamenti prima dell’arrivo degli atti impositivi da parte del Fisco, ampliando i termini temporali a disposizione per beneficiare di sanzioni ridotte.

Tornando al ravvedimento del saldo di Imu e Tasi, scaduti il 16 dicembre scorso, essendo trascorsi i termini per usufruire del ravvedimento sprint (14 giorni dalla scadenza) è possibile, fino al 15 gennaio 2015, usufruire della riduzione ad 1/10 delle sanzioni.

Oltre questo termine, la nuova lettera a-bis) dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, prevede che entro il novantesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore. Quindi, con riferimento ad Imu e Tasi, il riferimento al termine dei 90 giorni decorre dal momento della scadenza del tributo, considerato che la dichiarazione annuale è prevista solo in alcuni specifici casi, e non per tutti i contribuenti.

Inoltre, al fine di perfezionare il ravvedimento operoso, oltre al versamento dell’imposta e delle sanzioni, devono essere versati anche gli interessi di mora che maturano giorno per giorno e si applicano esclusivamente all’importo dovuto a titolo di imposta, escluse le sanzioni. Gli interessi devono essere calcolati al tasso di interesse legale, sulla base dei tassi in vigore nei singoli peridi d’imposta: quindi, il tasso dell’uno per cento annuo, per il periodo dal 16 al 31 dicembre 2014, e allo 0,5 per cento annuo dal 2015, così come disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia dell’11 dicembre 2014.

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