Un limite stabilito per il trasferimento di contante all’estero non esiste: questo, infatti, è sempre possibile, ma oltre il limite di 9.999,99 euro (ovvero, oltre una cifra che pareggi o superi i 10.000 euro), la somma dovrà essere dichiarata all’Agenzia delle Dogane, compilando l’apposito modulo, come vuole l’art. 3 del comma 1 del Decreto Legislativo 195 del 2008.
Trasferimento di contante all’estero: le nuove norme
La normativa 2013 sul trasferimento di contante all’estero si riferisce al Decreto Legislativo 16/2012, poi convertito in Legge 44/2012, e implica sostanzialmente sanzioni molto più severe e inasprite in materia di antiriciclaggio e per ciò che riguarda prettamente il trasferimento di contante da e per l’estero.
Con trasferimento di contante all’estero si vogliono includere, oltre alle monete e alle banconote, anche assegni firmati e privi del nome del beneficiario e i traveller’s check, ovvero gli assegni di viaggio che consentono ai turisti di avere con sé la somma di denaro che si desidera senza paura di perderla, poiché rimborsabili al 100%.
La normativa 2013 sul trasferimento di contante all’estero esclude invece gli assegni postali, bancari e circolari che riportano il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e i vaglia postali o cambiari.
Tuttavia, nell’eventualità in cui il trasferimento di contante all’estero avvenga via posta, la comunicazione dovrà essere consegnata alle Poste al momento della spedizione: saranno infatti le Poste in seguito a dover rilasciare una ricevuta e inviare in via telematica la dichiarazione all’Agenzia delle Dogane entro 7 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Cosa inserire nella dichiarazione?
Il soggetto che intende trasferire contante all’estero deve dunque comunicare la propria operazione, inserendo le seguenti informazioni:
- generalità del contribuente che effettua il trasferimento;
- generalità del soggetto che riceve il contante trasferito (se presente);
- provenienza dei fondi trasferiti;
- possibile utilizzo.
La comunicazione dovrà poi essere consegnata in forma scritta agli uffici doganali di confine o limitrofi, oppure inviata in via telematica all’Agenzia delle Dogane, ma sempre prima che si attraversi il confine. In quest’ultimo caso il contribuente sarà tenuto a tenere con sé una copia, comprensiva di numero di registrazione che il servizio telematico gli ha assegnato.
Sanzioni
La legge 16/2012 ha avuto come principale effetto quello di inasprire le sanzioni in merito al trasferimento di contante all’estero. La soglia massima per richiedere l’estinzione della violazione dell’obbligo di presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Dogane è così scesa da 250mila a 40mila euro, mentre è aumentata al 15% l’aliquota per il pagamento in forma ridotta. Sale invece a 5 anni il periodo di tempo entro il quale il soggetto perde, nell’eventualità di una violazione ripetuta, l’opportunità di pagare in riforma ridotta. Chi pareggia o supera il limite di 10.000 euro relativamente al trasferimento di contante all’estero senza presentare l’apposita dichiarazione, potrà dunque vedersi sequestrata fino al 50% della somma in eccesso.
Quindi, ricapitolando, le sanzioni in cui può incorrere un soggetto che trasferisca contante all’estero per una cifra pari o maggiore a 10.000 euro senza inviare l’apposita dichiarazione, si traducono nelle seguenti:
- pagamento ridotto del 5% qualora la somma in eccesso non sia superiore a 10.000 euro;
- pagamento ridotto del 15% qualora la somma in eccesso non sia superiore a 40.000 euro.
Il pagamento ridotto è escluso invece nei seguenti casi:
- somma eccedente superiore a 40.000 euro;
- il contribuente ha già usufruito del diritto di oblazione nei 5 anni precedenti.
Il pagamento ridotto può essere effettuato alla Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza al momento della contestazione, oppure al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro e non oltre 10 giorni dalla contestazione.
I sequestri pecuniari che si verificano nell’eventualità in cui il soggetto contribuente tenti di trasferire contante all’estero per una cifra sopra i 15.000 euro, sono i seguenti:
- dal 10% al 30% dell’importo in eccedenza, a patto che quest’ultimo non superi i 10.000 euro;
- dal 30% al 50% dell’importo in eccedenza, se quest’ultimo supera i 10.000 euro.
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