Naspi, cosa succede se il beneficiario si trasferisce all’estero? Tutti i casi

Stefania Manservigi

19 Settembre 2016 - 16:19

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Cosa succede se il percettore della Naspi decide di trasferirsi all’estero? Ecco quando è possibile mantenere il sussidio di disoccupazione.

Naspi, cosa succede se il beneficiario si trasferisce all’estero? Tutti i casi

Può mantenere il diritto al sussidio di disoccupazione il percettore di Naspi che decide di trasferirsi all’estero alla ricerca di un lavoro?
In un periodo in cui trovare un lavoro in Italia non è semplice e in cui occorre spesso spingersi al di là dei confini nazionali alla ricerca di una buona occupazione, sono molti coloro che si pongono questa domanda.
La buona notizia è che un eventuale trasferimento entro un certo periodo non comporta la perdita del beneficio: le convenzioni bilaterali esistenti tra l’Italia e gli altri Paesi, infatti, favoriscono l’esportabilità della Naspi consentendo al lavoratore che decide di trasferirsi all’estero di poter cercare lavoro senza perdere il diritto al sussidio di disoccupazione maturato nel suo paese di provenienza.
Vi sono tuttavia delle differenze sulla base del Paese in cui si decide di emigrare: l’Inps infatti differenzia il trattamento a seconda che il beneficiario si trasferisca in un Paese comunitario, un Paese comunitario convenzionato o un Paese non comunitario non convenzionato.
Vediamo di seguito cosa succede quando chi percepisce la Naspi decide di trasferirsi all’estero.

Naspi, cosa succede se il beneficiario si trasferisce in un Paese comunitario o un Paese comunitario convenzionato
Il primo caso è quello di un percettore di Naspi che decida di trasferirsi all’estero in un Paese comunitario o, più in generale, in un Paese dove si applichi la normativa comunitaria. In questo caso il beneficiario non perde il diritto alla percezione della Naspi ma deve rispettare alcune condizioni.
Prime fra queste, l’interessato deve iscriversi come persona alla ricerca di un lavoro nel Paese estero in cui si è recato rispettando tutti gli obblighi previsti dal paese ospitante per la ricerca attiva del lavoro. In questo modo il beneficiario dimostrerà l’intenzione di cercare lavoro nel nuovo Paese. Il percettore inoltre, prima del trasferimento, deve risultare iscritto nei centri per l’impiego italiano e deve dimostrare di essere rimasto a disposizione degli stessi per almeno 4 settimane dopo l’inizio della disoccupazione.
Per quanto riguarda la durata della Naspi, la stessa al momento dell’ingresso del beneficiario nel Paese ospitante ha una durata di 3 mesi al termine dei quali il disoccupato, se desidera continuare a fruire della stessa in quanto non ha trovato lavoro, deve rientrare in Italia.
Nel caso in cui il percettore di Naspi si trasferisca all’estero con un contratto di lavoro, l’indennità di disoccupazione viene sospesa per un massimo di 6 mesi: se il contratto si conclude entro tale termine, l’Inps dovrà verificare che il beneficiario non risulti iscritto all’ufficio del lavoro dello Stato estero in cui ha svolto il lavoro e poi potrà ripristinare la Naspi.

Naspi, cosa succede se il beneficiario si trasferisce in un Paese non comunitario
Se il percettore di Naspi si trasferisce in un Paese non comunitario, o comunque in un Paese in cui non si applica la normativa comunitaria, le regole per il godimento dell’indennità di disoccupazione cambiano. In questo caso, infatto, la Naspi non può continuare ad essere fruita in quanto viene meno lo stato di disoccupazione che porta alla decadenza del beneficio.
Nel caso in cui il beneficiario abbia prima della partenza un contratto di lavoro nello Stato in cui si sta trasferendo, l’Inps sospende l’indennità di disoccupazione per un massimo di 6 mesi essendo al momento della stipula del contratto di lavoro il soggetto iscritto ad un Centro per l’impiego italiano.

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