Due nuove sentenze contribuiscono a delimitare in modo più specifico il recinto di legittimità delle multe stradali.
Se avete appena avuto la sfortuna o l’imperizia di “prendere” una multa da parte di ausiliari del traffico o vigili urbani, non tutto è perduto. Alcune recenti sentenze ampliano infatti le opportunità di annullamento, individuando diverse fattispecie in cui non è opportuno corrispondere le relative sanzioni.
Multa da ausiliare del traffico
La prima recente pronuncia giurisprudenziale è relativa alla sentenza n. 1197/2014 del Tribunale di Arezzo, che ha annullato la multa elevata da un ausiliario del traffico nei confronti di un automobilista che aveva sostato in un’area parcheggio senza pagamento del ticket mediante parcometro. L’automobilista aveva prodotto pronto ricorso nei confronti della sanzione, lamentando che il Comune non avrebbe mai fornito la prova che il verbalizzante fosse soggetto abilitato a emettere sanzione, con specifico provvedimento.
Il giudice di pace aveva respinto il ricorso dell’automobilista. Giunto in sede di Tribunale, il ricorso viene tuttavia accolto sulla scia dell’interpretazione dell’art. 17 della legge 127/1997, secondo cui le amministrazioni comunali possono conferire le funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti dell’amministrazione o di società di gestione dei parcheggi (come nel caso oggetto di specie) , ma i poteri di accertamento e sanzionatori devono essere specificati in apposito provvedimento del sindaco e non possono pertanto ritenersi una conseguenza “automatica”.
Multa da vigili urbani in borghese
La seconda sentenza di cui produciamo rapido cenno è invece quella n. 157/2014 del giudice di pace di Trento, che ha stabilito come le multe comminate da agenti della polizia municipale in borghese e fuori servizio, siano illegittime. Nel caso di specie, la multa era stata attribuita da un automobilista che tentava un sorpasso on altre autovetture in coda a causa del blocco su neve di un camion della nettezza urbana. Il vigile, in borghese e non in servizio, aveva esibito un tesserino di riconoscimento, riscontrando l’infrazione e trasmettendo – nei giorni successivi – la sanzione amministrativa all’automobilista.
Ebbene, il giudice di pace di Trento, nel dichiarare illegittima la multa in questione, ha ricordato come ai sensi dell’art. 57 c.p.p., gli appartenenti alla polizia municipale abbiano la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nel territorio dell’ente di appartenenza e per il tempo in cui sono in servizio (e ciò contrariamente agli appartenenti ad altri corpi, come quelli di Polizia di Stato, i cui membri operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio).
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