Cosa cambia nella compilazione del modello 730 nella dichiarazione dei redditi di terreni agricoli non più soggetti all’IMU ma all’IRPEF? Come compilare correttamente il quadro A - redditi dei terreni
Le recenti novità normative per i terreni montani in materia di IMU hanno effetto anche sui redditi dei terreni da dichiarare nel 730 nel quadro A: infatti, i terreni esenti dal tributo municipale devono essere assoggettati ad IRPEF.
Nel 2013 i terreni esenti dall’IMU (e che quindi scontavano l’IRPEF) erano quelli delle aree montane o di collina individuate dalla circolare ministeriale n. 9/1993 e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Ma non è più così.
Nel 2014, questi terreni dovranno pagare IRPEF, in quanto esenti da IMU, secondo quanto stabilito dal DL 4/2015.
Nel dettaglio sono:
- i terreni siti nei comuni classificati totalmente montani dall’ISTAT e nei comuni parzialmente montani
- i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.
Stessa questione per quei terremi che il DM 28/11/2014 precedentemente indicava esenti:
- i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un’altitudine superiore a 600 metri;
- i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un’altitudine compresa tra 281 e 600 metri, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola (anche se dati in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti o IAP);
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina.
Inoltre, dal 2014 è scomparso il trattamento fiscale agevolato che era concesso in caso di mancata coltivazione del terreno per l’intero anno e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria.
Adesso, pertanto, devono essere dichiarati per intero (ed opportunamente rivalutati) anche i terreni lasciati incolti.
Tra i codici da indicare nella colonna 7 (“Casi particolari”), non compaiono più l’“1”, con cui si segnalava la mancata coltivazione per un’intera annata agraria dell’intero fondo rustico, e il “5”, che andava utilizzato quando, oltre alla situazione identificata dal codice “1”, ricorreva contemporaneamente anche quella contraddistinta dal codice “4”, ossia terreno dato in affitto a coltivatori diretti o IAP con meno di quarant’anni.
Colonna IMU non dovuta
La casella va barrata per indicare che si tratta di terreno esente dall’IMU e, quindi, da
assoggettare ad IRPEF.
© RIPRODUZIONE RISERVATA