Da agosto 2014 anche per medici, infermieri e altro personale sanitario (come già accaduto per altri professionisti appartenenti ad Ordini professionali) scatterà l’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale.
L’obbligo di una polizza di rc professionale, pur essendo istituito dalla c.d legge Balduzzi (189/2012), viene successivamente prorogato ad agosto 2014. La proroga che ha fatto slittare dal 13 agosto 2013 al 13 agosto 2014 l’obbligo per gli ”esercenti le professioni sanitarie” di dotarsi di un’assicurazione contro la responsabilità civile si deve a un emendamento sul DL 69/2013 “Del fare” approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali.
Purtroppo ancora oggi non è stata data attuazione a tale obbligo in quanto non sono stati ancora fissati i requisiti e criteri minimi di adeguatezza del contratto di assicurazione.
Perché è importante la polizza di rc professionale?
Alla base dell’opportunità di una copertura da parte del professionista vi è il fenomeno dell’aumento del numero delle denunce per malpractice medica. La principali cause del suddetto fenomeno sono, come ritenuto dall’ANIA nella relazione del 13 novembre 2013:
- una maggiore consapevolezza e attenzione dei pazienti alle cure ricevute, a volte anche favorita, soprattutto recentemente, da alcuni fornitori di servizi di gestione del contenzioso;
- un deciso aumento degli importi dei risarcimenti riconosciuti dai tribunali, non tanto a causa della componente del danno patrimoniale costituito dalla “perdita subita (danno emergente)” o dal “mancato guadagno (lucro cessante)”, quanto a causa della componente rappresentata dal "danno biologico" o "alla salute" e dall’importo riconosciuto a titolo di "danno morale";
- l’ampliamento dei diritti e dei casi da risarcire da parte della giurisprudenza, che ha sostanzialmente modificato i contenuti della prestazione medica quasi trasformandola da obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato.
Le conseguenze di questa situazione sono:
- maggiori costi in termini di risarcimenti corrisposti ai pazienti,
- un incremento del costo delle coperture assicurative,
- maggiori difficoltà nel rapporto medico paziente,
- maggiori difficoltà tra assicuratore e sanitario, dovute al conseguente aumento dei prezzi e alle più rigide politiche assuntive delle compagnie che hanno portato alla rarefazione dell’offerta.
E’ evidente come la situazione sopra esposta costituisca un vero e proprio problema anche di carattere sociale.
Scopo della polizza
Tutelare il patrimonio del professionista contro i rischi per le eventuali richieste di risarcimento avanzate dai pazienti che si ritengono lesi per errori professionali, negligenze, imperizie, imprudenze del sanitario.
Quali tipi di responsabilità copre la polizza?
Le responsabilità di un professionista sono di tipo civile, amministrativo, penale e disciplinare. Una polizza copre la responsabilità civile in caso di comportamento colposo del sanitario. Non possono essere mai risarcite le conseguenze di un atto o di una omissione dolosa (vi è dolo quando c’è coscienza e volontà di commettere l’illecito).
La polizza può tutelare anche la responsabilità amministrativa, nel caso in cui il professionista sia un pubblico dipendente, dove è chiamata a pronunciarsi la Corte dei Conti. Non rientrano in copertura le responsabilità penali.
L’assicurazione deve coprire l’attività professionale del personale medico nel caso in cui il medico presti la propria opera sia come libero professionista che in qualità di dipendente. E’ inoltre importante che la polizza venga personalizzata in base alla specifica attività svolta. E’ infatti auspicabile che diverso sia il contenuto a seconda che si tratti di
- MEDICO SPECIALIZZATO,
- MEDICO NON SPECIALISTA,
- MEDICO DI BASE,
- ODONTOIATRA,
- SPECIALIZZANDO/TIROCINANTE
- ALTRO PERSONALE SANITARIO.
Tutte le polizze di assicurazione professionale sono strumenti flessibili e modulabili, personalizzati in base a variabili come il fatturato del professionista e il suo profilo di rischio. E’ inoltre opportuno che l’assicuratore tuteli il medico non solo per la normale attività svolta in studio o struttura sanitaria bensì ovunque la stessa venga praticata, comprese dunque le attività di volontariato e in stato di emergenza.
Garanzie che deve sempre avere una copertura di Rc medica
Ecco una serie di garanzie che dovrebbero essere presenti nella polizza a tutela del professionista
- danni e perdite patrimoniali
- responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale
- colpa lieve e colpa grave
- dolo dei dipendenti/collaboratori
- violazione della privacy
- conduzione dello studio
- retroattività della copertura assicurativa
- perdita documenti e dei valori
- vizio di assunzione del consenso informato
Ai fini inoltre di non incorrere in spiacevoli sorprese e non vedersi liquidato un sinistro per la presenza di limiti di copertura o cause di esclusioni della copertura, consigliamo di soffermarsi sui seguenti elementi:
- REGIME TEMPORALE: RETROATTIVITA’ E POSTUMA
Spesso le polizze disponibili sul mercato per l’RC professionali sono di tipo Claims made considerandosi indennizzabili solo le richieste danni denunciate alla compagnia durante il periodo di validità del contratto. Diventa pertanto opportuno appurare la presenza in copertura di Clausole di retroattività e di ultrattività. Visto il carattere “Claim made” di queste polizze è importante che il contratto preveda una garanzia chiamata pregressa o retroattività (in base alla quale vengono tutelate anche le richieste che pervengono durante il periodo del contratto ma che sono relative comportamenti e fatti avvenuti in anni precedenti) e una garanzia postuma o di ultrattività (che protegge dalle richieste di risarcimento che si possono ricevere dopo aver cessato la professione, ma relative al periodo di svolgimento dell’attività). La retroattività può essere illimitata o limitata ad un certo numero di anni. - FRANCHIGIE E SCOPERTI
La parte di danno espressa in cifra fissa o percentuale che rimane a carico dell’Assicurato. E’ bene che in caso di scoperto questo sia fissato anche nel suo valore massimo altrimenti, in caso di danni rilevanti, le somme a carico del professionista possono diventare molto onerose. - MASSIMALE
L’indennizzo corrisposto dalla Compagnia assicurativa inteso come la somma massima cui la stessa si espone in caso di sinistro. Un professionista agli inizi della propria carriera potrebbe non essere interessato a massimali molto elevati, come invece potrebbe richiedere un professionista che lavora da diversi anni, con uno studio ben avviato, diversi collaboratori e un portafoglio clienti consolidato.
Si ricorda infine che spesso alla garanzia di Rc professionale le Compagnie accompagnano una copertura a tutela dello studio e a tutela dei propri dipendenti e collaboratori per infortuni da essi subiti in occasione del lavoro.
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