Mediazione senza avvocato

Isabella Policarpio

3 Gennaio 2019 - 17:30

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La mediazione permette di risolvere una controversia senza adire il giudice di merito. In alcuni casi la presenza dell’avvocato non è obbligatoria e le parti possono procedere in autonomia. Ecco la disciplina.

Mediazione senza avvocato

Sulla possibilità o meno di procedere alla mediazione tra le parti senza avvocato, la giurisprudenza è divisa: sul tema si sono succedute pronunce, anche di senso opposto, della Corte di Giustizia europea, della Corte di Cassazione e anche del Consiglio Nazionale Forense. Pertanto, dare una risposta univoca non è semplice, anzi bisogna prendere in considerazione varie circostanze.

Innanzitutto, la nostra analisi parte dalla differenza tra la mediazione obbligatoria, di cui la legge elenca tassativamente le materie, e la mediazione facoltativa, categoria residuale.

Lo scopo della mediazione è tentare la risoluzione delle controversie senza dover ricorrere al giudice, e quindi senza appesantire la mole di lavoro dei tribunali, ma ci si chiede se sia possibile concludere il procedimento di mediazione anche senza l’intervento dell’avvocato.

Vediamo come si articola la questione secondo la recente giurisprudenza.

Mediazione obbligatoria senza avvocato

Secondo la legge italiana, nei casi di mediazione obbligatoria ( ad esempio nelle controversie su diritti reali, successione, comodato …) la presenza dell’avvocato è obbligatoria. Se la parte interessata non se ne avvale, la procedura non si considera idonea per agire in tribunale in un secondo momento. Quindi, chi vuole adire il giudice dopo la mediazione deve necessariamente farsi assistere da un avvocato.

Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia europea, secondo la quale le norme italiane sulla mediazione obbligatoria sono contrarie alle leggi comunitarie in materia di tutela del consumatore. Infatti, in ambito europeo, la mediazione può sempre essere conclusa anche senza avvocato, senza che ciò precluda la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Anche il tribunale di Verona, con la sentenza del 28. settembre del 2017, ha confermato la posizione europea, ed ha ribadito che il consumatore non ha alcun obbligo di farsi assistere dal legale quando la mediazione è obbligatoria.

Invece il Consiglio Nazionale Forense - in difesa della categoria - si è dichiarato contrario alla decisione del tribunale di Verona. In particolare, secondo il CNF, la presenza dell’avvocato non è obbligatoria solo quando la mediazione è facoltativa.

Sulla stessa linea anche il tribunale di Vasto che, con un’ordinanza risalente al 9 aprile del 2018, ha dichiarato l’obbligatorietà della presenza dell’avvocato, in quanto unico modo per dare un supporto adeguato alle parti ed evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

Come evidente, la questione è ancora aperta ed i pareri sono discordanti. Vediamo se la situazione è più chiara in ambito di mediazione facoltativa.

Mediazione facoltativa senza avvocato

Nella procedura di mediazione facoltativa, che, ricordiamo è una categoria residuale rispetto ai casi di mediazione obbligatoria, la situazione è ben diversa.

Essendo questa mediazione non necessaria per legge, non lo è nemmeno la presenza del legale; quindi la mediazione può validamente svolgersi senza gli avvocati e ciò non preclude la correttezza formale della successiva - ed eventuale - domanda giudiziale.

Dunque, nella mediazione facoltativa, le parti possono risparmiare sulle spese legali e, fino ad ora, non ci sono state pronunce di senso opposto.

Come funziona la mediazione

La mediazione è uno strumento alternativo al processo e serve a diminuire il numero della cause civili dinanzi ai giudici. Questa procedura è disciplinata dalla legge n. 138 del 2014 (che ha modificato il testo previgente del 2010) e, come abbiamo visto, può essere facoltativa oppure obbligatoria, a seconda delle materie per cui è richiesta.

La domanda di mediazione va presentata presso un apposito organismo con sede nel luogo del giudice territorialmente competente per il caso di specie. Il procedimento ha una durata limitata, infatti non può superare i 3 mesi.

La mediazione può avere esiti differenti:

  • se le parti raggiungono un accordo amichevole il mediatore redige un verbale di conciliazione e le parti redigono il proprio accordo, il quale è un titolo esecutivo e deve essere omologato dal giudice competente;
  • se le parti non si accordano, il mediatore verbalizza la conclusione negativa del procedimento e le parti sono libere di adire il tribunale;
  • se le parti presentano una richiesta congiunta, in caso di mancato accordo, il mediatore formula una proposta di conciliazione. A questo punto le parti sono libere di accettare o rifiutare la proposta.

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