Malattia durante le ferie? Ecco quando e come chiedere la sospensione

Emanuele Di Baldo

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Che fare in caso di malattia o febbre durante le ferie? Si può richiedere la sospensione e recuperare i giorni persi. La malattia, infatti, in alcuni casi interrompe le ferie.

Malattia durante le ferie? Ecco quando e come chiedere la sospensione

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Chi si ammala durante le ferie ha diritto all’interruzione delle stesse e a fruire dei giorni feriali non goduti in un periodo successivo, da concordare con il datore di lavoro, a meno che quest’ultimo non dimostri che la malattia è compatibile con il riposo.

Si tratta di una problematica molto comune, che può riguardare febbre, influenze, infezioni, infortuni o altre patologie sorte durante le vacanze e tali da rendere impossibile godere dell’astensione dal lavoro finalizzata al recupero psico-fisico del dipendente.

La regola, però, non scatta in automatico: servono un certificato medico valido e una comunicazione tempestiva al datore, perché la sospensione decorre dal momento in cui l’azienda viene informata e non dal giorno in cui compaiono i sintomi. Un avviso tardivo può costare giorni di vacanza.

In questa guida tutte le informazioni su cosa fare se insorge una malattia durante le ferie, a chi rivolgersi per ottenere il certificato in Italia e all’estero, quando si ha diritto all’interruzione e cosa hanno stabilito la giurisprudenza e l’Inps.

Quando la malattia interrompe le ferie?

Febbre, infezioni, interventi chirurgici, infortuni sono esempi di eventi che possono sospendere le ferie del dipendente. I giorni di astensione dal lavoro servono infatti per il recupero delle energie fisiche e mentali e, per questo, sono incompatibili con uno stato di malattia che impedisca di riposare davvero.

Il principio è stato fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 616 del 1987, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 2109 del Codice civile nella parte in cui non prevedeva che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospendesse il decorso. Il diritto alle ferie, del resto, è tutelato dall’articolo 36 della Costituzione, che lo qualifica come irrinunciabile.

Le regole operative sono state poi definite dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1947 del 23 febbraio 1998, recepita dall’Inps con la circolare n. 109 del 17 maggio 1999. Il lavoratore che si ammala in ferie ha soltanto l’onere di comunicare lo stato di malattia al datore: questa comunicazione basta a convertire l’assenza da ferie a malattia, salvo che il datore provi, attraverso i controlli sanitari, che la patologia è compatibile con il riposo.

La sospensione, quindi, non ha valore assoluto. La Cassazione (sentenza n. 8016 del 6 aprile 2006) ha chiarito che occorre guardare alla specificità della patologia e alla sua incompatibilità con la funzione di riposo e recupero propria delle ferie. L’onere della prova, però, resta a carico del datore: lo strumento tipico è la richiesta della visita medica di controllo, in cui va specificato che si tratta di malattia insorta durante le ferie e che l’accertamento riguarda proprio le condizioni per interromperle.

Cosa succede dopo l’interruzione delle ferie?

Una volta convertita l’assenza, il dipendente è soggetto a tutti gli obblighi previsti per la malattia: certificazione medica, comunicazione al datore e reperibilità per i controlli, farsi trovare in casa negli orari della visita fiscale compreso. Il trattamento economico dipende invece dalla categoria di appartenenza: per molti dipendenti privati è composto dall’indennità Inps, dove spettante, e dall’eventuale integrazione a carico del datore prevista dal contratto collettivo; per i dipendenti pubblici è a carico dell’amministrazione secondo il CCNL del comparto.

Anche i contratti collettivi possono fissare regole proprie, che variano da settore a settore. Il CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 (art. 95, comma 13), ad esempio, stabilisce che le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che durino più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero, a condizione che l’amministrazione venga avvisata tempestivamente per compiere gli accertamenti. Altri comparti e altri contratti possono prevedere condizioni diverse.

Ma cosa succede se le ferie vengono interrotte?

I giorni feriali non goduti non vanno persi: dopo la guarigione, datore e dipendente concordano un nuovo periodo di vacanza, fermo restando l’obbligo previsto dal D.Lgs. 66/2003 di garantire almeno quattro settimane di ferie l’anno, due delle quali da fruire entro l’anno di maturazione e le restanti entro i 18 mesi successivi.

Cosa deve fare il lavoratore per interrompere le ferie per malattia

Se la malattia sorge prima o durante il periodo di ferie, il dipendente può chiederne l’interruzione al datore di lavoro.

Nel caso di ferie programmate, il lavoratore si considera in malattia fino alla guarigione e potrà godere delle vacanze in un successivo momento. Questo vale anche se il dipendente si ammala durante le ferie collettive, quindi durante la chiusura aziendale: le giornate sospese dovranno essere concesse in un altro periodo.

Il dipendente ammalato deve:

  • rivolgersi al proprio medico di base o, se fuori sede, alla guardia medica (continuità assistenziale) o all’ospedale, che rilasciano il certificato telematico e lo trasmettono all’Inps;
  • comunicare immediatamente al datore di lavoro lo stato di malattia, secondo le modalità previste dal contratto, fornendo il numero di protocollo del certificato e chiedendo di convertire l’assenza per ferie in assenza per malattia. La trasmissione telematica all’Inps non sostituisce questo avviso: meglio usare un canale tracciabile;
  • indicare nel certificato l’indirizzo di reperibilità effettivo, cioè quello della località di vacanza se non si rientra a casa, e comunicare tempestivamente al datore e all’Inps ogni variazione durante la prognosi.

Dopo l’unificazione disposta dall’Inps con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 16305/2023, le fasce di reperibilità sono le stesse per dipendenti pubblici e privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, compresi sabato, domenica e festivi.

Come chiarito dalla circolare Inps n. 109/1999, la sospensione delle ferie decorre dalla data in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione dello stato di malattia. Ad esempio, se un dipendente in ferie dal 1° al 14 agosto comunica al datore di lavoro l’insorgere di una malattia il 10 agosto, con certificato datato 8 agosto, le ferie si considerano interrotte a partire dal 10 agosto e non dall’8. I giorni dall’1 al 9 restano conteggiati come ferie.

Non va confusa con questa regola la novità introdotta dall’Inps con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026. Da quella data la tutela previdenziale della malattia può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, sia con visita domiciliare sia con visita in ambulatorio, se il medico indica che la malattia è iniziata il giorno prima. La copertura non opera se la data dichiarata è anteriore di oltre un giorno o se il giorno precedente è un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale. La circolare riguarda però solo la prestazione previdenziale: non anticipa la sospensione delle ferie, che continua a decorrere dalla comunicazione al datore.

Casi studio utili e sentenze

Sul fronte della giurisprudenza, la Cassazione con la sentenza n. 284 del 10 gennaio 2017 ha stabilito che la trasmissione al datore del certificato di malattia relativo a giorni compresi nel periodo feriale vale come richiesta implicita di conversione da ferie a malattia, anche senza una comunicazione espressa.

La Corte è tornata sul tema con l’ordinanza n. 9831 del 15 aprile 2025, che riguardava il rapporto tra ferie, malattia e periodo di comporto. Nel caso esaminato, una lavoratrice aveva chiesto le ferie quando non era malata, se le era viste negare per esigenze organizzative e non aveva rinnovato la richiesta durante la successiva malattia. I giudici hanno escluso che l’assenza potesse essere riqualificata a posteriori: la richiesta di conversione, in un senso o nell’altro, va presentata mentre lo stato di malattia è in corso. Resta fermo che il lavoratore malato può chiedere di fruire delle ferie maturate per interrompere il decorso del comporto.

La malattia del figlio interrompe le ferie?

La legge 53/2000, poi ripresa dal Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001, art. 47, comma 4), prevede che la malattia del figlio può comportare la sospensione delle ferie dei genitori lavoratori dipendenti.

Ciò avviene soltanto a richiesta del genitore e in presenza di una condizione precisa: la patologia del figlio deve dar luogo al ricovero in ospedale. In tal caso le ferie sono interrotte nei limiti del congedo per malattia del figlio previsto dalla legge: senza limiti di durata se il bambino ha meno di 3 anni, e per un massimo di 5 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore se ha un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni. Se la malattia del bambino non comporta ricovero, la legge non riconosce il diritto all’interruzione.

Durante il congedo per malattia del figlio, inoltre, il genitore non è soggetto alle fasce di reperibilità per la visita fiscale, che riguardano solo la malattia del lavoratore.

Ci sono però CCNL che prevedono condizioni meno restrittive affinché la sospensione delle ferie venga riconosciuta anche a causa della malattia del figlio. In alcuni casi, ad esempio, il ricovero ospedaliero non è necessario e basta che la malattia del figlio abbia una prognosi superiore a un certo numero di giorni.

Dunque, prima di procedere con la richiesta di sospensione, è opportuno verificare cosa c’è scritto nel contratto collettivo applicato.

Come certificare la malattia durante le ferie in Italia, Europa e Paesi extra europei

Per sospendere le ferie è necessario che il dipendente possa dimostrare la malattia con un certificato medico valido. Senza, non si ottiene né la conversione dell’assenza né il trattamento economico di malattia.

Occorre distinguere due documenti: il certificato completo, destinato all’Inps, che contiene anche la diagnosi, e l’attestato di malattia destinato al datore di lavoro, che riporta solo la prognosi e non la diagnosi. In Italia il certificato telematico viene inviato all’Inps direttamente dal medico, mentre il datore consulta l’attestato tramite i servizi Inps o con il numero di protocollo fornito dal lavoratore.

Se il lavoratore si trova in ferie nella sua città di residenza o domicilio può richiedere il certificato al medico di famiglia. Per chi resta in Italia ma si trova in un’altra Regione, il certificato può essere rilasciato dai servizi sanitari locali, come le guardie mediche o gli ospedali.

All’estero, secondo la guida Inps aggiornata ad aprile 2024, il certificato deve contenere tutti i dati richiesti dalle norme italiane: intestazione, dati anagrafici, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data, timbro e firma del medico, oltre a rispettare le regole del Paese in cui viene rilasciato. Anche fuori dall’Italia vanno rispettate le fasce di reperibilità per le visite di controllo. La procedura cambia a seconda che il Paese faccia parte dell’Unione europea, abbia stipulato accordi o convenzioni di sicurezza sociale con l’Italia oppure no.

Paesi dell’Unione europea
Se la malattia insorge durante un soggiorno in uno Stato Ue, il lavoratore deve rivolgersi già dal primo giorno a un medico del Paese in cui si trova e chiedere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa. A questo punto ha 2 giorni dal rilascio per:

  • trasmettere il certificato completo alla sede Inps competente in base alla residenza in Italia;
  • inviare al datore di lavoro l’attestato di malattia, cioè il certificato senza la diagnosi.

Per rispettare la scadenza è possibile anticipare l’invio via fax, PEC o e-mail, ma l’Inps precisa che il certificato originale va comunque presentato. Se il termine cade in un giorno festivo, slitta al primo giorno non festivo successivo. Non serve tradurre il documento: la traduzione è a carico dell’Inps. Se il medico locale non può rilasciare la certificazione secondo le leggi del Paese, bisogna rivolgersi all’istituzione competente sul posto, che compila il certificato e lo trasmette all’Inps.

Paesi extra Ue con accordi o convenzioni
Se il lavoratore si trova in un Paese extraeuropeo con il quale l’Italia ha firmato accordi bilaterali o convenzioni di sicurezza sociale, valgono le stesse regole su contenuto e trasmissione. Nella maggior parte dei casi il certificato del medico locale non deve essere legalizzato, purché l’accordo lo preveda espressamente. Tra i Paesi indicati dall’Inps figurano Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, San Marino, Serbia, Tunisia, Uruguay e Venezuela.

Paesi extra Ue senza accordi
La procedura è più complessa se il dipendente si trova in un Paese extraeuropeo senza accordo o convenzioni con l’Italia: l’indennità di malattia viene pagata solo dopo la presentazione all’Inps della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero. Se al rientro il certificato non è ancora legalizzato, si può regolarizzare entro il termine di prescrizione di un anno.

Fanno eccezione i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, per i quali basta l’apostille, una legalizzazione semplificata che certifica firma, qualità del firmatario e timbro. Nell’elenco Inps rientrano anche mete frequenti come Stati Uniti, Giappone, Messico, Australia, Marocco, Turchia e Repubblica di Corea.

Articolo revisionato da Emanuele Di Baldo il

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