Limite orario di lavoro giornaliero e settimanale: calcolo e sanzioni

Simone Micocci

9 Marzo 2022 - 11:51

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Orario di lavoro settimanale e giornaliero: qual è il limite massimo da non superare? Ecco come calcolarlo.

Limite orario di lavoro giornaliero e settimanale: calcolo e sanzioni

Esiste una soglia limite per l’orario di lavoro a cui sia il dipendente che il datore di lavoro devono attenersi. Non è possibile, infatti, lavorare per troppe ore, neppure quando si ha la necessità economica di svolgere quanti più straordinari possibili così da aumentare l’importo dello stipendio.

E lo stesso vale per i datori di lavoro, i quali devono essere ben consapevoli di qual è il limite per l’orario di lavoro fissato dalla normativa, il quale è stato previsto proprio per salvaguardare la salute psico-fisica del lavoratore dipendente. C’è comunque un certo margine per il datore di lavoro, il quale in alcuni periodi dell’anno - ad esempio quelli di massima produzione - può anche sforare il limite orario in alcune settimane, pur riducendolo in quelle seguenti.

Lo vedremo nel dettaglio in questa guida dedicata, con tutte le informazioni su come si calcola il limite per l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, su quali sono i diritti del lavoratore dipendente per quanto riguarda pause e riposi e sulle sanzioni per il datore di lavoro che non rispetta le regole previste.

Orario di lavoro: qual è il limite massimo

Per capire quali sono i limiti per l’orario di lavoro giornaliero e settimanale bisogna guardare al decreto legislativo n° 66 dell’8 aprile 2003, nel quale vengono distinti i contratti di lavoro a tempo pieno da quelli a tempo parziale.

Nel dettaglio, si parla di orario full time quando in media la settimana lavorativa conta 40 ore, salve diverse previsioni da parte del contratto collettivo di categoria, il quale può prevedere un orario inferiore e mai superiore al suddetto limite. Qualora invece l’orario settimanale dovesse essere ridotto si parla di contratto part-time.

La stessa normativa fissa dei limiti per l’orario di lavoro, oltre ai quali non si può andare. Va detto che i singoli CCNL possono prevedere dei limiti differenti, tuttavia anche questi non possono superare la soglia fissata dalla normativa; semmai, dunque, un contratto di categoria può fissare l’asticella al di sotto del limite nazionale.

La normativa prevede esplicitamente un limite solamente per l’orario settimanale, stabilendo che per ogni periodo di 7 giorni non si possono superare le 48 ore di lavoro, straordinari compresi. Come vedremo di seguito, però, per calcolare se effettivamente tale soglia è stata superata bisogna fare delle considerazioni ulteriori.

Orario di lavoro settimanale: come si calcola il limite

Il limite delle 48 ore non è assoluto: ciò non significa dunque che basta superare una sola volta tale soglia per violare la norma e rischiare una sanzione. Il calcolo, infatti, va effettuato con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi.

Questo significa che andrà effettuata una media delle ore di lavoro effettuate nell’arco dei 4 mesi, così da verificare se la soglia delle 48 ore settimanali è stata superata oppure no.

Si possono dunque sommare i vari orari di lavoro settimanali nel periodo di riferimento e poi dividere per il coefficiente 17,381 (numero di settimane in quattro mesi). Il risultato dovrà essere inferiore alle 48 ore.

Va detto poi che i contratti di lavoro possono elevare il termine entro cui calcolare un eventuale superamento della soglia. Nel dettaglio, questo può arrivare a 6 mesi, o anche a 12 mesi per “specifiche ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro”.

È importante ricordare poi che il lavoratore dipendente ogni 7 giorni ha diritto al riposo settimanale, di almeno 24 ore consecutive (di regola in coincidenza con la domenica). Il diritto a tale riposo è comunque calcolato su un periodo non superiore a 14 giorni: dunque può anche succedere che una settimana si lavori per 7 giorni su 7, ma in quella successiva bisognerà garantire almeno 2 giorni di riposo al dipendente.

Orario di lavoro giornaliero: come si calcola il limite

Come detto sopra, la normativa specifica un limite solamente per l’orario di lavoro settimanale. Tuttavia, vengono fissati anche dei criteri per l’orario di lavoro giornaliero, i quali sono utili per fare delle considerazioni.

Viene infatti stabilito che ogni giorno il lavoratore ha diritto ad almeno 11 ore consecutive di riposo: questo significa che, anche se non viene identificato esplicitamente, l’orario di lavoro giornaliero non può comunque superare il limite delle 13 ore.

Attenzione: anche in questo caso possono intervenire i contratti collettivi, i quali possono anche derogare al riposo giornaliero suddetto riducendo dunque le ore di riposo consecutive che devono essere garantite ogni 24 ore. Tuttavia, ciò è possibile solo quando, come chiarito dal ministero del Lavoro, “ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo”.

Sempre per quanto riguarda l’orario giornaliero, vi è il diritto del dipendente a godere di una piccola pausa, mai inferiore ai 10 minuti, nel caso in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore. La pausa è obbligatoria, retribuita e non computata come orario di lavoro, ed è necessaria per recuperare le energie psico-fisiche e per l’eventuale consumazione del pasto.

Sanzioni in caso di superamento dei limiti per l’orario di lavoro

Per l’azienda che fa sì che l’orario di lavoro di uno o più dipendenti superi le soglie previste dalla normativa si applica una sanzione amministrativa il cui importo varia a seconda del numero di lavoratori interessati o dei periodi di riferimento in cui la violazione si è verificata.

Nel caso di superamento delle soglie per l’orario settimanale, la sanzione applicata dal 24 dicembre 2013, in applicazione a quanto stabilito dal decreto Destinazione Italia, ammonta a:

  • da 200 a 1.500 euro: se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori oppure si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento;
  • da 800 a 3.000 euro: se la violazione ha riguardato un numero di lavoratori compreso tra 6 e 10 o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento (ma non più di 5);
  • da 2.000 a 10.000 euro: se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento. In questo caso non è neppure ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di mancato godimento del riposo settimanale.

Nel caso in cui non venga garantito il riposo giornaliero, superando dunque le 11 ore di riposo tra la fine di un servizio e l’inizo di quello successivo, le sanzioni ammontano a:

  • da 100 a 300 euro: se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di 24 ore;
  • da 600 a 2.000 euro: se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi, ma meno di 5, di 24 ore;
  • da 1.800 a 3.000 euro: se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore. Non ammesso il pagamento in misura ridotta.

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