Quali sono le principali limitazioni all’utilizzo del credito Iva e quali sono i canali corretti per poterlo utilizzare? Vediamo alcuni consigli per utilizzare al meglio questo credito.
La gestione dei crediti IVA è certamente un aspetto che merita attenzione per le sua peculiari caratteristiche, in quanto, questi crediti, spesso di importo considerevole, oltre alla necessità di sottostare alle limitazioni previste per tutti gli altri crediti tributari, presentano anche delle peculiarità proprie, come la limitazione all’utilizzo (sia in termini di importo che di modalità di utilizzo) prima di aver presentato la dichiarazione e la necessità apporre il visto di conformità.
Le limitazioni riguardanti il credito IVA
Prima di tutto è necessario ricordare che, tutte le limitazioni all’utilizzo del credito Iva riguardano esclusivamente cosiddetta compensazione orizzontale, ossia quella finalizzata ad opporre il credito in compensazione di debiti tributari di diversa origine (imposte sui redditi, ritenute dei professionisti, ecc), compensazioni che sono possibili a partire dall’anno successivo quello cui il credito IVA fa riferimento ovvero, per i crediti IVA trimestrali, nei casi in cui è ammissibile la presentazione del modello TR, a decorrere dal trimestre successivo.
Nessuna limitazione opera invece con riferimento alle cosiddette compensazioni verticali, ossia quelle tra crediti IVA con debiti IVA a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico (tanto per intenderci, quando il credito annuale 2014 viene utilizzato per compensare il versamento IVA di gennaio 2015) nemmeno se effettuate con modello F24 (prassi non frequente ma comunque possibile).
Nel caso in cui nello stesso modello F24 presentato siano presenti compensazioni di entrambe le tipologie (orizzontali e verticali), il credito IVA si intenderà prioritariamente utilizzato per la compensazione dei debiti IVA (compensazione verticale) rispetto a quella orizzontale, a partire dai crediti esposti di più remota formazione (Agenzia delle Entrate C.M. 1/E/10).
Tuttavia bisogna porre particolare attenzione all’esatto significato da attribuire al concetto di compensazione verticale: nella C.M. 29/E/10 venne infatti precisato che il descritto esonero dalle limitazioni in commento vale solo per le compensazioni verticali operate nei confronti di un debito che sorge successivamente la maturazione del credito. Quando, al contrario, le compensazioni interessano un debito sorto precedentemente (quindi il credito si è formato successivamente al debito) anche tali compensazioni concorrono alla verifica dei limiti di € 5.000 ed € 15.000.
Con specifico riferimento ai crediti IVA occorre ricordare 3 vincoli alla compensazione:
- Quando il credito supera la soglia di € 5.000 la compensazione è possibile solo successivamente la presentazione della dichiarazione IVA, non prima del giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello;
- Quando il credito supera la soglia di € 5.000 il contribuente è altresì tenuto all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria (Entratel o Fisconline) per effettuare la compensazione (per l’eccedenza non è quindi possibile utilizzare il normale canale (home banking);
- Quando il credito supera la soglia di € 15.000 la compensazione diventa possibile solo previa apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato, ovvero in alternativa è necessaria l’attestazione di aver svolto i prescritti controlli da parte dell’organo incaricato del controllo contabile nelle società (ove questo sia presente).
Come precisato nella C.M. 1/E/10, i limiti citati sono da considerarsi come una franchigia, nel senso che superato tale limite i vincoli vanno ad interessare solo le compensazioni oltre soglia. Questo significa che sino ad € 5.000 la compensazione è del tutto libera (si può compensare già dal 1 gennaio ed utilizzando l’home banking) e sarà solo da € 5.000 in su che si applicheranno le limitazioni riguardanti il momento ed il canale di compensazione.
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