Lavoro intermittente e orario ridotto: il nuovo accordo per il regime di somministrazione

Alessandro Genovesi

18 Settembre 2013 - 15:09

Lavoro intermittente e orario ridotto: il nuovo accordo per il regime di somministrazione

Pochi giorni fa, per la precisione lo scorso 11 settembre, è stato siglato da Assolavoro e organizzazioni sindacali di categoria il rinnovo del contratto collettivo per i lavoratori impiegati in regime di somministrazione. L’accordo contiene un nuovo ed importante strumento di gestione dell’orario di lavoro.

Il monte ore garantito

La novità contrattuale consiste in un regime di orario che consente all’impresa utilizzatrice di richiedere le prestazioni lavorative del somministrato solo quando queste sono effettivamente necessarie. Le somiglianze di questo nuovo istituto con il lavoro a chiamata e con il part-time sono notevoli, ma vi sono elementi di differenziazione che lo rendono autonomo ed originale.

Il lavoratore, infatti, al momento dell’assunzione, concorda con l’agenzia per il lavoro una fascia orario di disponibilità: sulla base di tale intesa, l’azienda ha diritto, giorno per giorno, di decidere se chiamare o meno il lavoratore, in funzione delle proprie esigenze organizzative e nel rispetto della fascia e dando un preavviso di almeno 24 ore.

Le fasce

Le fasce di disponibilità sono i periodi indicati dal lavoratore entro i quali può svolgersi la prestazione lavorativa. Sono tre: antimeridiana, postmeridiana e serale notturna. A queste se ne può aggiungere una quarta, definita d’intesa tra le parti, per un arco massimo di 6 ore.

Un aspetto interessante è l’obbligatorietà di rispondere alla chiamata che incombe sul lavoratore, nel caso in cui la chiamata dell’azienda ricada in una delle fasce orarie da lui indicate. La conseguenza della mancata ottemperanza del suddetto obbligo, con conseguente assenza ingiustificata, determina una sanzione disciplinare e la perdita della retribuzione per le ore di assenza.

Al contrario, se, nonostante l’indicazione di una determinata fascia oraria, l’azienda utilizzatrice contatta il lavoratore proponendogli una diversa collocazione temporale, non sussiste alcun obbligo di risposta e di svolgimento dell’attività lavorativa.

Compenso minimo

Il lavoratore utilizzato secondo il meccanismo del monte ore garantito ha diritto ad un compenso garantito, in verità molto basso, corrispondente a circa il 25% della retribuzione che riceve un lavoratore a tempo pieno che ricopre le medesime mansioni.

In buona sostanza, quindi, ad un quarto della retribuzione corrisponde anche un quarto del monte orario (es. lavoratore dipendente utilizzato 40 ore alla settimana per 1000 euro di stipendio; lavoratore utilizzato secondo il monte ore garantito 10 ore alla settimana per 250 euro).

Il profilo interessante dello strumento è che, se il lavoratore supera il monte orario stabilito, ha diritto a vedersi retribuite le ore in più come lavoro supplementare.

Carattere sperimentale

Bisognerà valutare, nel prossimo futuro, la reale portata della nuova misura. Per adesso le associazioni di categoria si sono date un periodo di 18 mesi per monitorare la reale efficacia dello strumento, che, al momento, presenta un carattere di sperimentalità.

Da ultimo, va detto che il monte ore garantito entrerà effettivamente in vigore solo nel momento in cui le parti che hanno firmato la bozza di accordo avranno ricevuto il via libera dai propri iscritti e affiliati, redigendo il testo definitivo dell’intesa.
Si parla, presumibilmente, dei primi di ottobre.

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