Sulla scia della riforma del lavoro, delle professioni, dell’attività forense, anche il settore dei professionisiti è interessato da una nuova normativa che regolamenta l’attività dei cosiddetti professionisti senz’albo.
La riforma approvata nel 2012 dal governo Monti è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 gennaio ed è operativa a tutti gli effetti a partire da oggi, 11 febbraio. Tale normativa interessa tutti coloro che, come dice la legge stessa, svolgono
attività economica, anche organizzata volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale. Chiunque svolga una professione no organizzata in albi o collegi contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto col cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
Ma vediamo meglio in cosa consiste la nuova normativa per i professionisti senz’albo.
Principi
Per prima cosa si enunciano i principi che stanno alla base dell’esercizione della professione che, ricorda la legge, può essere svolta in forma individuale, associata, societaria, cooperativa e dipendente. I professionisti senz’albo basano il loro lavoro sull’autonomia, sulla competenza, sull’indipendenza intellettuale e tecnica.
Rispettano i principi di buona fede, di correttezza nei confronti degli utenti e garantiscono l’ampliamento e la specializzazione dell’offerta dei servizi e della responsabilità del professionista.
Le associazioni professionali
La nuova normativa per i professionisti senz’albo introduce la possibilità di fondare associazioni professionali che potranno accogliere i professionisti fin’ora lasciati senza una regolamentazione del proprio lavoro.
Da oggi in poi i professionisti senz’albo potranno aggregarsi in enti, legalmente riconosciuti, che però dovranno rispettare alcune linee direttive ben precise. Ma vediamo i punti principali che riguardano le associazioni professionali:
- requisiti per la creazione della società: oggetto principale dell’ente sarà l’esercizio di una o più attività professionali per la quale sia prevista l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati dal sistema ordinistico. Le linee guida per la creazione della società saranno i modelli societari del codice civile, incluse le Snc, le Srl, e le Spa.
- non potranno avere vincolo di rappresentanza esclusiva, ma avranno l’obbligo di valorizzare le competenze degli affiliati e vigilare sulla correttezza della loro condotta.
- trasparenza garantita: i professionisti senz’albo che decidono di fondare un’associazione professionale, saranno obbligati a rendere pubblici e facilmente consultabili lo statuto e l’atto costitutivo, le attività professionali coinvolte, la composizione degli organismi di rappresentanza, e i requisiti d’accesso all’associazione.
- requisiti: a questo proposito si rimanda direttamente alla società la facoltà di emanare attestazioni in merito all’iscrizione del professionista senz’albo, agli standard cui gli associati devono conformarsi, alla necessità di una polizza assicurativa, al possesso dell’attestato di conformità alla norma tecnica Uni, e infine, la qualifica necessaria a tutela dell’utenza.
- responsabilità: in prima istanza vengono ribaditi i canoni deontologici validi per i singoli ordini di cui fanno parte i professionisti. La società risulta responsabile nei confronti del cliente, nel caso in cui emerga che pratiche scorrette possano essere ricondotte a indicazioni pervenute direttamente dalla società in questione. In questo caso si parla di responsabilità concorrente tra socio e società.
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