La agevolazioni fiscali per le Onlus: regime fiscale e donazioni

Federico Migliorini

23 Novembre 2014 - 16:50

Le Onlus possono beneficiare di rilevanti agevolazioni fiscali, attribuite dal Legislatore in virtù dell’utilità sociale che queste organizzazioni rivestono. Vediamo quali sono le principali agevolazioni sia ai fini delle imposte dirette che indirette.

La agevolazioni fiscali per le Onlus: regime fiscale e donazioni

Le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs n. 460/97 ed operano prevalentemente nei settori dell’assistenza, della sanità, dell’educazione e della cooperazione internazionale e non hanno alcun fine di lucro, in quanto il loro statuto non prevede la distribuzione di alcun utile agli associati, ma il suo reinvestimento nell’attività istituzionale dell’ente.
Proprio per questa loro particolare attività il legislatore ha previsto per loro un particolare regime di tassazione, con degli specifici benefici, volti ad incentivare l’attività di questi enti. Vediamo quali sono le principali agevolazioni sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette.

I benefici fiscali nelle imposte dirette
Il legislatore ha previsto un regime fiscale premiale per i soggetti che operano nei settore di utilità sociale in assenza di un fine lucrativo dell’attività esercitata. Per le Onlus non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. In pratica, tutte le attività istituzionali sono completamente escluse da imposizione fiscale diretta. Il reddito imponibile ai fini IRES delle Onlus è formato dalla somma dei redditi fondiari, a cui concorrono anche i redditi provenienti dagli immobili adibiti allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Oltre alle attività istituzionali le Onlus possono svolgere anche delle attività connesse, di tipo commerciale, al fine di finanziare le proprie iniziative (come ad esempio campagne di sensibilizzazione, o la vendita di oggetti di modico valore). In ogni caso, tali attività non possono superare il 66% delle spese complessive della Onlus, che quindi è chiamata a finanziarsi prevalentemente tramite l’attività istituzionale. Questi proventi restano esclusi dalla base imponibile IRES a condizione che i fondi pervenuti siano necessari per il finanziamento di un progetto specifico istituzionale. In ogni caso se la Onlus svolge anche attività connesse, per tali proventi si dovranno comunque tenere le scritture contabili previste per le normali attività commerciali.

Le donazioni alle Onlus
Per agevolare l’attività istituzionale delle Onlus, il legislatore ha previsto anche la possibilità, per privati ed enti commerciali, di effettuare donazioni, usufruendo di una detrazione d’imposta. Il donante, infatti, può detrarre parte della somma donata dalle proprie imposte da versare. Per i privati le erogazioni liberali alle Onlus consentono di beneficiare di una detrazione IRPEF del 19%, su una cifra massima di 2.065,83€. Mentre, se la donazione è effettuata da un’impresa, questa può dedursi dal proprio reddito un importo pari a 2.065,83€ o pari al 2% del proprio reddito. Naturalmente le erogazioni, per essere agevolabili devono essere effettuate esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili (assegni, bonifici, carte di debito, ecc).

I benefici nelle imposte indirette
Le Onlus, come enti non commerciali, non devono necessariamente possedere un numero di partita IVA, che invece è necessaria soltanto nel momento in cui l’ente svolga anche attività di tipo commerciale. In questo caso, al fine di potersi detrarre l’IVA sugli acquisti la Onlus deve tenere una contabilità separata per l’attività commerciale.
Per quanto riguarda l’imposta di registro, le Onlus possono assoggettare gli atti all’imposta in misura fissa, ad eccezione delle locazioni per le quali, la misura dell’imposta di registro è fissata al 2%.

Le condizioni per fruire delle agevolazioni
La fruizione dei benefici fiscali per le Onlus è subordinata, alla concreta applicazione delle previsioni statutarie imposte dalla legge ed al rispetto dei requisiti che ne qualificano l’attività svolta nonché, in secondo luogo, alla regolare tenuta della contabilità. In particolare, ai sensi dell’articolo 20-bis del DPR n. 601/1973 le ONLUS sono tenute alla redazione di scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a registrare con le operazioni poste in essere. Inoltre, le Onlus entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sono tenute a redigere il bilancio d’esercizio, che in ogni caso non è soggetto ad alcun tipo di pubblicità, ma deve essere conservato presso la sede sociale.

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