Istanza di conversione del pignoramento, cos’è e come si fa (modello fac-simile)

Ilena D’Errico

18/02/2024

18/02/2024 - 22:18

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L’istanza di conversione del pignoramento permette di bloccare il provvedimento, ecco cos’è, come si fa, cosa prevede e un modello fac-simile da compilare

Istanza di conversione del pignoramento, cos’è e come si fa (modello fac-simile)

Quando non si paga un debito dovuto, il creditore ha diritto ad agire legalmente per pretendere l’adempimento. Il pignoramento dei beni è fra gli ultimi passaggi di un’azione creditizia e interviene soltanto se il debitore non ha nel frattempo pagato o trovato un accordo. Spesso, tuttavia, ci si accorge della gravità della situazione soltanto apprendendo che i propri beni sono stati pignorati.

Il pignoramento permette al creditore di procedere con la vendita dei beni per soddisfare, almeno in parte, il suo credito, ma non tutti sanno che non è irreversibile. Il debitore può infatti presentare un’istanza di conversione del pignoramento, che gli permette di appropriarsi nuovamente dei beni. Si apre quindi una procedura inversa, passando dal pignoramento dei beni al debito quantificato in denaro.

Non solo, questo istituto è fondamentale perché consente di compiere la procedura anche senza l’assistenza di un avvocato e dunque facendo a meno delle spese per l’onorario. Posto che è consigliabile farsi assistere da un esperto quando la situazione è complessa, se non ci sono condizioni particolari è possibile procedere anche personalmente, a patto di conoscere la procedura. Ecco cosa c’è da sapere (e un pratico modello fac-simile per l’istanza).

Cos’è la conversione del pignoramento

L’istanza di conversione del pignoramento è un istituto disciplinato dall’articolo 495 del Codice civile che permette ai debitori di bloccare il pignoramento anche senza trovare un accordo con il creditore. Il funzionamento dell’istanza di conversione del pignoramento si basa infatti sulla sostituzione dei beni pignorati (per esempio case, auto, conto corrente) con la somma di denaro dovuta al creditore, comprensiva di interessi.

Il pignoramento, infatti, non è un’azione intimidatoria per intimare il pagamento, bensì la procedura con cui il creditore può riscuotere il denaro spettante. Dunque se il debitore messo alle strette è disposto a pagare deve passare attraverso l’istanza di conversione per bloccare il pignoramento, non si tratta di una procedura automatica.

Ovviamente l’istanza di procedura è favorevole al debitore, ma prevede specifiche garanzie a tutela del creditore, tra cui le limitazioni alle possibilità di rateizzazione.

Istanza di conversione del pignoramento: come si fa

L’istanza è una richiesta di conversione del pignoramento redatta su carta semplice in cui appunto si chiede di bloccare il provvedimento in corso su determinati beni impegnandosi a pagare il corrispettivo dovuto. L’istanza deve essere depositata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione del tribunale competente per il pignoramento e, affinché sia valida, contestualmente è richiesto il pagamento di almeno 1/6 dell’ammontare del debito.

Il versamento del denaro avviene direttamente al cancelliere, il quale dovrà poi depositare la somma presso la banca stabilita dal giudice. Se è già stata pagata una cauzione, invece, sarà necessario allegare all’istanza la prova di pagamento. Alcuni tribunali, invece, consentono il pagamento online.

Senza questo passaggio l’istanza di conversione del pignoramento è nulla. Se la procedura è invece seguita correttamente, viene fissata un’udienza entro 30 giorni dal deposito a cui devono presenziare ambo le parti.

Sentiti il creditore e il debitore il giudice stabilisce con un’ordinanza la somma da pagare, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese di esecuzione, disponendo la conversione del pignoramento. Tecnicamente, infatti, il pignoramento in corso si sposta sul denaro che il debitore è disposto a pagare.

Il modello fac-simile

Di seguito un modello fac-simile da compilare per l’istanza di conversione del pignoramento, che deve essere indirizzato all’esecuzione immobiliare o mobiliare della cancelleria del tribunale competente (in base al luogo di pignoramento). La maggior parte dei tribunali, peraltro, mette a disposizione il modello nella sezione modulistica dei propri siti web.

Istanza di conversione del pignoramento
Modello fac-simile

L’istanza deve essere corredata da una marca da bollo del valore di 16 euro. Per inserire i dati correttamente bisogna verificare l’atto di pignoramento.

Tempi e costi

L’istanza di pignoramento deve essere depositata prima che venga disposta la vendita dei beni pignorati o la loro assegnazione. Il costo è pari a 16 euro dell’imposta di bollo, più 1/6 del debito.

Rateizzare la conversione del pignoramento

La rateizzazione del debito ai fini della conversione del pignoramento non è impossibile, ma deve essere autorizzata dal giudice. La rateizzazione rappresenta un’eccezione, di norma il giudice dispone il pagamento in un’unica soluzione, ma dipende dalle circostanze specifiche. La dilazione può comprendere fino a un massimo di 48 rate mensili e di norma non è concessa per il pignoramento di crediti (stipendio, pensione, conto corrente).

Il giudice paga il creditore o distribuisce le somme tra i vari creditori su base semestrale, ovviamente dai versamenti del debitore.

Cosa rischia il debitore che non paga

Nel caso in cui il giudice conceda un pagamento rateale del debito è consentito un ritardo massimo nel pagamento di 30 giorni. Superando questo lasso di tempo (o non versando l’intera somma se ciò era dovuto) il creditore può agire per il residuo, dato che il pignoramento non è annullato finché non è stata versata l’intera somma dovuta.

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