L’imposta regionale sulle attività produttive è dovuta da alcuni soggetti e sostituisce diverse imposte oramai abrogate come ilor, iciap, ecc.
Introdotta dal d. lgs n. 446 del 1997 l’imposta regionale sulle attività produttive(IRAP) va a sostituire alcune imposte oramai soppresse (tassa sulla salute, Iciap, Ilor, ecc.). I soggetti obbligati al pagamento sono persone fisiche titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo (non svolto in modalità occasionale), le società in nome collettivo e accomandita semplice, società semplici, società di capitali, trust, enti non commerciali, enti e amministrazioni pubbliche.
L’Irap è un’imposta che spetta alle regioni e pertanto nel caso in cui l’attività sia svolta in più territori va ripartita la quota spettante ad una regione piuttosto che ad un’altra. In ogni caso è prodotto nel territorio di ogni regione l’imponibile proporzionalmente corrispondente agli stipendi erogati al personale, compresi redditi per lavoro dipendente, utili di associati in partecipazione, compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi. L’imposta è pagata applicando al valore della produzione netta diminuita di alcune deduzioni qualora spettanti, un’aliquota diversa in base alla tipologia di attività svolta (ad esempio impresa, agricoltura o altro).
La base imponibile è in sostanza determinata con la differenza tra componenti positivi e componenti negativi così come stabilito dall’art. 4 del d. lgs n. 446 del 1997. A tale valore occorrerà applicare le deduzioni previste prima dell’eventuale ripartizione su base regionale. In base all’art. 11 del d. lgs 446 del 1997 è prevista una deduzione forfettaria qualora la base imponibile sia inferiore ad un determinato ammontare.
I soggetti che sostengono dei costi per lavoro dipendente potranno beneficiare anche di ulteriori deduzioni.
Alla base imponibile calcolata occorrerà pertanto applicare la relativa aliquota al fine di determinare l’imposta dovuta. L’aliquota è stabilita nella misura di 3,9 punti percentuali anche se le singole regioni hanno la facoltà di incrementarla di uno 0,92 per cento.
In base all’art. 20 del D. Lgs 446 del 1997 tutti i soggetti passivi devono obbligatoriamente tenere alcuni documenti contabili previsti dalla normativa tributaria per quanto riguarda Iva e imposte sul reddito. Inoltre i soggetti sono chiamati ad effettuare una dichiarazione per l’ammontare che concorre a formare imponibile, anche qualora non si abbia alcun debito di imposta. La dichiarazione annuale è inviata in formato telematico all’Agenzia delle Entrate e successivamente l’amministrazione provvede ad inviarla alle Regioni o province autonome. La dichiarazione Irap deve essere presentata entro i termini di consegna del mod. Unico (pertanto entro il 31 luglio per persone fisiche e società di persone, ed entro i successivi 9 mesi a quello di chiusura del periodo di imposta per società di capitali e amministrazioni pubbliche).
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