Invalidità civile Inps sospesa? Ecco come tornare ad avere la prestazione

30/09/2015

Da ottobre sospesa la prestazione di invalidità civile da parte dell’Inps per gli assenti alla visita di revisione. Vediamo chi può essere reintegrato e come fare.

Invalidità civile Inps sospesa? Ecco come tornare ad avere la prestazione

L’Inps, con un Comunicato stampa del 24 settembre, ha informato della sospensione della prestazione di invalidità civile, a partire dal mese di ottobre 2015, per quanti non si siano regolarmente presentati alla visita di revisione prevista a marzo 2015.

La visita di revisione ha lo scopo di accertare i requisiti sanitari necessari per continuare a percepire la prestazione derivante da patologie o menomazioni che con il passare del tempo potrebbero venir meno.

Contro le perizie dei sanitari è possibile proporre ricorso, nel termine di 6 mesi dalla notifica del verbale, qualora si ritenessero inadeguate.

Sospensione invalidità civile: gli interessati
La sospensione di invalidità civile annunciata a partire dal mese di ottobre si rivolge a quanti non si siano presentati, senza una giusta motivazione, alla visita di revisione prevista a marzo, ma solo nel caso in cui ci sia certezza riguardo alla regolarità della convocazione.

Nel caso in cui ci siano anomalie nella comunicazione della convocazione si dovrà, prima di dichiarare la sospensione, provvedere a verificare, presso le sedi territoriali, la correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti ed inseriti nelle banche dati dell’Istituto.

Sospensione invalidità civile: come essere reintegrati
L’Inps rassicura che nel caso in cui l’assenza alla visita di revisione sia dovuta a gravi motivi che ne abbiano reso impossibile la tempestiva comunicazione alla Commissione medico-legale competente, i soggetti destinatari del provvedimento potranno contattare direttamente la Commissione e accordarsi sulla possibilità di stabilire una nuova data per la visita.

Si considerano invalidi civili i cittadini che risultano affetti da minorazioni fisica, psichica o sensoriale e che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minorenni, che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Inoltre si considerano invalidi civili i soggetti che superano i settantacinque anni d’età e che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

L’invalidità si definisce civile quando non discende da cause di guerra, di servizio o di lavoro: non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi di lavoro, gli invalidi per servizio, i ciechi e i sordomuti, per i quali si applicano leggi diverse.

La domanda di invalidità può essere presentata all’Inps dall’interessato stesso, da chi cura gli interessi dell’invalido, da chi rappresenta legalmente l’invalido

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