Infortuni sul lavoro: assicurazione obbligatoria Inail

Manuela Margilio

4 Ottobre 2014 - 11:14

Quali sono gli adempimenti del datore di lavoro e le tutele per i lavoratori. Una breve guida.

Infortuni sul lavoro: assicurazione obbligatoria Inail

Che cos’è l’assicurazione Inail

Si tratta dell’assicurazione obbligatoria diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul posto di lavoro o in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa. Tale assicurazione interviene anche in caso di malattia professionale e trova la sua disciplina normativa nel Dpr 30 giugno 1965 n. 1124, integrato dal D.lgs n. 38 del 2000. L’assicurazione è gestita dall’Inail che provvede a corrispondere al lavoratore infortunato una prestazione economica a fronte dei danni fisici e patrimoniali riportati.

L’assicurazione copre anche gli infortuni che si verificano nel tragitto compiuto dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro o per ritornare a casa (il c.d. infortunio in itinere).

A fronte di tale assicurazione il datore di lavoro viene esonerato da qualunque responsabilità connessa all’evento lesivo, salvo i casi in cui in sede penale venga accertata la commissione di un reato a seguito di violazione della normativa in materia di prevenzione e igiene sul lavoro.

L’infortunio
L’infortunio è l’evento dovuto a causa violenta, ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa, dal quale consegue una lesione permanente o temporanea o una malattia che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Da esso può altresì derivare il decesso del lavoratore.
Presupposti perché si possa parlare di infortunio sono quindi:

  • un evento traumatico dal quale deriva una lesione all’integrità psicofisica del lavoratore o la sua morte;
  • un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • durata dell’inabilità al lavoro superiore a tre giorni;
  • la c.d. causa violenta.

Quando si verifica l’infortunio, il lavoratore ha il dovere di informare subito il datore di lavoro.
A sua volta, il datore di lavoro, ricevutane notizia, deve inviare entro 2 giorni la relativa denuncia all’INAIL.

Infortunio domestico
Per infortunio domestico si intende l’evento lesivo determinato da causa violenta in occasione di lavoro di tipo domestico dal quale sia conseguita una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27%.

Condizioni per accedere alla prestazione dell’Inail
Per accedere alla prestazione economica dell’Inail è necessario accertare la percentuale di invalidità permanente del lavoratore.
Nel caso venga accertata una percentuale di invalidità inferiore al 6%, l’Inail non versa nulla al lavoratore.
Con un’invalidità che va dal 6% al 15%, l’Inail versa una somma in un’unica soluzione che cambia in funzione dell’entità del danno e dell’età del lavoratore.
Qualora l’invalidità sia tra il 16% e il 100%, l’Inail corrisponde una rendita vitalizia calcolata sulla base di due elementi:
- una parte biologica,calcolata sulla base delle stime del medico legale,
- una patrimoniale, costituita dal reddito percepito dal lavoratore.

Ripartizione dell’indennità temporanea tra datore di lavoro e Inail
Il datore di lavoro deve versare al lavoratore:

  • il 100% della retribuzione per la giornata in cui si è verificato l’infortunio qualora il lavoratore non si è recato sul posto di lavoro;
  • il 60% della retribuzione per i 3 giorni seguenti, con eventuale trattamento integrativo in conformità al singolo contratto di lavoro di categoria.
    L’INAIL, invece, deve corrispondere la maggior parte dell’erogazione economica, versando:
  • l’indennità del 60% della retribuzione giornaliera a partire dal quarto giorno (fino al novantesimo) successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio;
    -* l’indennità del 75% dal novantunesimo giorno e fino al giorno della guarigione.

Non esistono limiti alla durata della indennità temporanea erogata dall’Inail, che viene meno quando il lavoratore sia in grado di riprendere il lavoro.

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