A partire dal primo febbraio saranno applicabili le sanzioni per i soggetti che hanno omesso l’iscrizione al Sistri o hanno omesso il pagamento del contributo annuale. Chi è obbligato all’iscrizione?
A partire dal prossimo primo febbraio, i soggetti che risulteranno aver omesso l’iscrizione al Sistri e non avranno effettuato il versamento del contributo annuale saranno soggetti a sanzione.
È in scadenza, infatti, per gli operatori obbligati la moratoria sulle sanzioni relative all’omessa iscrizione e all’omesso pagamento del contributo annuale nei termini previsti.
Soggetti obbligati all’iscrizione al Sistri
Il Sistri, ovvero, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 189, comma 3-bis del del D.Lgs. n. 152/2006 ed obbliga alla relativa iscrizione alcune categorie di soggetti, in particolare:
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi;
- i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Le sanzioni per omessa iscrizione al Sistri
Con la Conversione in Legge del decreto n. 150/2013, (decreto “Milleproroghe”), è stato posticipato il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate al Sistri che, non si renderanno applicabili sino al 31 gennaio 2015.
Pertanto, da domenica primo febbraio, gli uffici accertatori potranno verificare la presenza delle violazioni ed irrogare, ai sensi dell’articolo 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le sanzioni pecuniarie amministrative, che variano dai 15.500 ai 93.000 euro, se si tratta di violazioni relative a rifiuti pericolosi, mentre, nel caso in cui si tratti di rifiuti non pericolosi le sanzioni oscillano dai €. 2.600 ai €. 15.500.
Per quanto riguarda invece tutte le altre sanzioni previste dai commi da 8 a 9 dell’articolo 260-bis, saranno applicabili soltanto a partire dal primo gennaio 2016.
Tuttavia l’effettiva partenza dal 2016 di queste sanzioni non è ancora definitiva, fino a quando il Governo non convertirà in Legge il decreto Milleproroghe, i cui termini di conversione scadranno il prossimo primo marzo.
In ogni caso, sotto il profilo operativo, fino alla fine del 2015 continueranno ad applicarsi le regole e le sanzioni relative al registro di carico e scarico e al formulario come previste dal Dlgs 152/2006
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