Imu terreni agricoli, scadenza 10 febbraio: calcolo, aliquote, esenzioni, rimborso. Le nuove istruzioni del MEF

Vittoria Patanè

04/02/2015

Imu terreni agricoli, la scadenza si avvicina. Chi paga, chi è esente, quale aliquota applicare e come chiedere il rimborso in caso di versamento con i vecchi criteri

Imu terreni agricoli, scadenza 10 febbraio: calcolo, aliquote, esenzioni, rimborso. Le nuove istruzioni del MEF

Il prossimo 10 febbraio scadrà il termine per versare l’Imu sui terreni agricoli.
Il Dipartimento delle Finanze è intervenuto per chiarire gli ultimi dubbi con la risoluzione n.2/DF del 3 febbraio.

Vediamo dunque chi deve pagare, chi è esente, quali sono le aliquote e come ottenere il rimborso nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il versamento con i precedenti criteri

Imu terreni Agricoli: chi paga, chi è esente:
Non devono pagare l’IMU i proprietari di:

- tutti terreni agricoli
- terreni non coltivati, situati nei Comuni classificati dall’ISTAT come totalmente montani,
- terreni agricoli, coltivati o non coltivati, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola situati nei Comuni classificati dall’Istituto Nazionale di Statistica come parzialmente montani

Nel primo caso l’esenzione si applica a tutti, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del Proprietario. Nel caso in cui il terreno si trovi in un Comune classificato come parzialmente montano, il proprietario dovrà essere un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionali, iscritto alla Cassa di previdenza agricola. Per poter accedere all’esenzione, sarà necessario che il soggetto che concede in affitto abbia la qualifica di CD o IAP e sia iscritto nella previdenza agricola.

Inoltre si sottolinea che la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015 che introduce una clausola di salvaguardia, secondo la quale alla quale, per il 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per quei terreni che risultavano esenti sulla base del decreto del 28 novembre 2014, e che, invece, sono divenuti imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri previsti dall’art. 1 dello stesso D. L. n. 4 del 2015.

Inoltre, il comma 4 dell’art. 1 in commento fa salva, limitatamente all’anno 2014, anche l’esenzione dall’IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non erano già esenti sulla base dei criteri previsti dal decreto del 28 novembre 2014.

IMU terreni agricoli: aliquota
L’aliquota da applicare per la determinazione dell’IMU sui terreni è stata stabilita dalla Legge di Stabilità 2015, art.1 comma 692. Nel dettaglio si prevede che:

"Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 […], a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote".

Imu terreni agricoli: rimborso
I soggetti che hanno effettuato il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli in base ai criteri in vigore in precedenza e che, secondo i nuovi criteri, introdotti, a partire dal 2014, dal D.L. n. 4/2015, risultano invece esenti possono richiedere il rimborso dell’importo versato o effettuare la compensazione nel caso in cui il Comune di riferimento abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà.

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