Imu terreni agricoli, domani la scadenza: esenzioni parziali e totali, aliquote, calcolo. Tutte le informazioni per non sbagliare
Domani, 10 febbraio, scade il termine ultimo per versare l’IMU 2014 sui terreni agricoli.
L’iter travagliato della tassa è ormai noto ai più. Due le proroghe stabilite e parecchi i dubbi che ancora oggi, a un giorno dalla scadenza, attanagliano i contribuenti.
Evitare errori è fondamentale per evitare di incorrere in sanzioni che renderebbero più onerosa una tassa già di per sé considerata ingiusta.
Per non sbagliare occorre prendere come punto di riferimento il D.L n.4 dello scorso 24 gennaio 2015, documento che ridefinisce i parametri di pagamento e di esenzione dell’Imu sui terreni.
Vediamo dunque di fare un riepilogo per scongiurare qualsiasi sbaglio.
Imu terreni agricoli: esenzioni
Il D.L n.4 del 24 gennaio reitrontroduce il vecchio parametro di esenzione basato sulla classificazione dei Comuni elaborata dall’Istat. Dimenticate dunque quanto stabilito lo scorso 28 novembre 2014, in base alla nuova normativa,la qualifica del Comune come "montano", diventa nuovamente il criterio principe per stabilire l’esenzione.
Quest’ultima viene riconosciuta in base alla classificazione del suddetto Comune come totalmente o parzialmente montano, mentre le agevolazioni per i Comuni non montani vengono meno.
Scendendo nel dettaglio, per capire se bisogna pagare o no l’Imu sui terreni occorre prendere in mano l’elenco ISTAT, colonna S - "Comune Montano".
Se il Comune di riferimento si trova all’interno di questa colonna ed è contrassegnato con la lettera "T" (totalmente montano) i proprietari dei terreni ivi ubicati non sono tenuti a versare l’Imu 2014.
Se il Comune è contrassegnato con le lettere "NM" (non montano), l’imposta sarà dovuta.
Se invece accanto al nome del Comune troviamo la lettera "P" (parzialmente montano) l’esenzione rmane valida per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricolì professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola. Se il contribuente non è in possesso di tali qualifiche, l’IMU sui terreni agricoli dovrà essere versata.
L’art. 1, comma 2, D.L. n. 4/2015 stabilisce, inoltre, che per i terreni agricoli situati nei comuni parzialmente montani, l’IMU non è dovuta nel caso in cui gli stessi siano concessi in comodato o affitto a coltivatori diretti o a IAP.
Sulla questione è intervenuto anche il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n.2 del 3 febbraio 2015, nella quale si chiarisce che, l’esenzione spetta solo se il il soggetto che concede (in affitto o in comodato) il terreno, riveste anch’egli la qualifica di coltivatore diretto o IAP.
In caso di comproprietà in cui solo uno dei soggetti possieda le qualifiche sopra elencate, l’Imu deve essere versata solo dai restanti comproprietari in base alla rispettiva quota di possesso.
Il Governo ha introdotto una sorta di "clausola di salvaguardia" in base alla quale i criteri appena descritti si applicano all’anno d’imposta 2014 e ai quelli successivi. Tuttavia, al fine di tutelare i contribuenti che si fossero adeguati alle regole introdotte dal D.M. 28 novembre 2014, il D.L. n. 4/2015 fa salvi, per il solo 2014, gli effetti delle esenzioni stabilite in base alla previgente disciplina.
In base alla clausola dunque, e solo per il 2014, non dovranno pagare l’Imu neanche i possessori di terreni agricoli situati nei comuni localizzati ad una altitudine superiore a 600 metri, anche se non ricompresi nell’elenco ISTAT.
I terreni situati in Comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri, invece, restano esenti se i proprietari possiedano la qualifica di coltivatori diretti e IAP.
Sempre per il 2014, inoltre, resta ferma l’esenzione prevista dal D.M. 28 novembre 2014 per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile.
Imu terreni agricoli: aliquota
Nel caso in cui i singoli Comuni non abbiano deliberato un’aliquota di riferimento, l’art.1, comma 692, della legge n.190 del 2014 stabilisce l’applicazione di un’aliquota base, pari allo 0,76%
Se invece i Comuni hanno previsto, tramite apposita delibera, un’aliquota di riferimento, si dovrà prendere questa come base per calcolare l’importo dell’imposta.
Imu terreni agricoli: calcolo
Per calcolare l’importo dell’Imu sui terreni agricoli bisognerà prendere come base il reddito dominicale, rivalutato del 25% e rapportato per la quota di possesso. La cifra dovrà essere moltiplicata per un coefficiente variabile in funzione della soggettività del debitore d’imposta:
- 75 per coltivatori diretti e IAP;
- 135 per i soggetti diversi.
Inoltre, come stabilito all’art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP sono soggetti all’Imu limitatamente alla quota di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni:
- del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 6.001 euro e 15.500 euro;
- del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 15.501 e 25.500 euro;
- del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 25.501 euro e 32.000 euro.
Imu sui terreni agricoli: modello F24
I contribuenti dovranno versare l’Imu sui terreni agricoli entro il 10 febbraio 2014 attraverso il modello F24. Il codice tributo valido per il versamento è: 3914.
Ricordiamo che, eccezion fatta per decisione del Comune, il singolo versamento non è dovuto se l’importo è inferiore a 12 euro.
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