Imu e Tasi 2015, coniugi separati e divorziati: pagamenti e suddivisione dei tributi

Simone Casavecchia

21 Maggio 2015 - 13:24

Come si assolvono l’Imu e la Tasi 2015 nel caso dei coniugi separati e divorziati: chi paga in questo caso? Chi viene esentato? Come viene considerata l’abitazione assegnata?

Imu e Tasi 2015, coniugi separati e divorziati: pagamenti e suddivisione dei tributi

In vista della scadenza con il pagamento dell’acconto dell’Imu e della Tasi 2015, prevista entro il prossimo 16 Giugno, è opportuno ricordare quali sono le regole e le modalità di assolvimento dei due tributi nel caso delle abitazioni di coniugi separati e divorziati.

Si tratta sicuramente di un caso particolare che, però, già lo scorso anno, ha sollevato molti interrogativi, dal momento che molti contribuenti si sono chiesti chi dovesse pagare l’IMU e la Tasi, soprattutto nel caso di un’abitazione assegnata da uno dei due coniugi separati o divorziati, all’altro.

Il caso più frequente in merito è senz’altro quello che si configura quando, a seguito di un provvedimento del giudice, la casa coniugale viene assegnata a uno dei due coniugi separati o divorziati (in genere alla madre che ottiene anche la custodia dei figli). In questo caso si configura l’insorgere di un diritto di abitazione a favore del coniuge stesso, indipendentemente dalla proprietà sull’immobile.

Ciò significa, in linea generale, che il coniuge assegnatario viene considerato titolare del diritto di abitazione, a prescindere della quota di proprietà dell’immobile effettivamente detenuta e che, quindi, è tenuto al pagamento dei tributi sulla casa, secondo i regolamenti specifici del comune in cui è ubicato l’immobile.

Sempre a titolo di premessa generale, occorre ricordare che tutte le regole fiscali sulla casa coniugale e sulla casa assegnata all’ex coniuge valgono dalla data dell’omologa della sentenza fino al giorno in cui si verifica un fatto che estingue il diritto di godimento della casa. Un fatto del genere può, ad esempio, essere il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte dei figli, la scelta del coniuge assegnatario di nono vivere più nell’immobile assegnato o la decisione, sempre dell’ex coniuge assegnatario, di sposarsi di nuovo o di anche di convivere nella stessa abitazione.
Al di là delle regole generale, occorre comunque considerare le specifiche eventualità e le differenze che si configurano tra IMU e Tasi, per il 2015, nel caso dei coniugi separati e divorziati.

IMU 2015 coniugi separati e divorziati
Per quanto riguarda l’IMU 2015 nel caso più frequente, dal momento che il coniuge assegnatario dell’immobile acquisisce il diritto di abitazione, quell’immobile sarà considerato come prima casa e, quindi, il coniuge assegnatario, pur avendo teoricamente l’obbligo di assolvere l’IMU, se detiene quell’immobile a titolo di abitazione principale, è esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2015, in scadenza il prossimo 16 Giugno.
Nel caso, anch’esso molto frequente, di un marito proprietario (al 100% o, in comproprietà, al 50%) di un immobile assegnato alla ex moglie con figli, a seguito di separazione e divorzio, che, poi, va a vivere in un secondo immobile, sempre di sua proprietà, che adibisce a sua abitazione principale, occorre ricordare che il marito non è tenuto al pagamento dell’Imu sull’immobile rimasto alla moglie con figli, come se fosse una seconda casa (ne al pagamento dell’IMU sul secondo immobile che ha adibito ad abitazione principale).
L’ex marito non viene considerato in questo caso, titolare di una seconda casa, dal momento che la moglie assegnataria acquisisce un diritto di abitazione, ossia un diritto reale di godimento, indipendentemente da chi sia il reale proprietario dell’immobile.

Tasi 2015 coniugi separati e divorziati
Più complesso è il caso della Tasi dal momento che non sono previste esenzioni per la prima casa. Il principio generale vuole, inoltre, che i soggetti tenuti al pagamento della Tasi siano sia i possessori che i detentori dell’immobile (per la Tasi viene, infatti, prevista una quota a carico dell’inquilino compresa tra il 10% e il 30%, secondo le delibere comunali), quindi, anche nel caso degli ex coniugi separati o divorziati, dovrebbe esserci una ripartizione della Tasi 2015 con le seguenti modalità:

  • in caso di ex coniugi comproprietari il pagamento (come la spettanza delle eventuali detrazioni) del tributo andrebbe suddiviso tra i due coniugi, in base alle quote di possesso;
  • nel caso in cui l’ex coniuge assegnatario non sia, in alcun modo, proprietario di quote dell’immobile, il pagamento del tributo andrebbe suddiviso in modo simile a quanto avviene tra proprietario e inquilino: all’ex coniuge assegnatario spetterebbe, quindi, una quota di Tasi variabile tra il 10% e il 30%, in base alla delibera comunale;

La questione viene, però, complicata dalle disposizioni rilasciate lo scorso anno dal MEF a riguardo, in base alle quali l’ex coniuge assegnatario:

“è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la Tasi con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale"

Dal momento però che le indicazioni del MEF sono state rilasciate nelle risposte alle FAQ su IMU e Tasi non possono essere considerate come aventi forza di legge e, pertanto, almeno nel caso della Tasi è opportuno verificare presso gli uffici comunali quali sono le specifiche disposizione del Comune di riferimento, in materia.

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