Con la nuova riforma del sistema sanzionatorio sono previste sanzioni più leggere per l’Imu e la Tasi omesse per chi si ravvede nel breve periodo.
E’ appena passata la fatidica scadenza del 16 giugno, data che ha interessato il pagamento di molteplici imposte e tasse, tra queste l’imu e la tasi per gli immobili non prime case.
Ricordiamo che con la legge di Stabilità 2016, infatti, oltre all’IMU, è stata abolita per l’anno 2016 anche la TASI sulla prima casa, pertanto i contribuenti interessati alla scadenza del 16 giugno erano solo i possessori di immobili con destinazione diversa rispetto a quella di abitazione principale.
Per tutti i contribuenti che hanno omesso il pagamento di tali imposte, scatta da oggi la possibilità di ravvedersi versando le imposte omesse insieme ad una maggiorazione, data da sanzioni ed interessi, calcolate secondo l’istituto del ravvedimento operoso.
La legge di Stabilità 2016 ha anticipato dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio, pertanto sono previste sanzioni più favorevoli per gli omessi pagamenti di Imu e Tasi.
Ecco nel dettaglio il riepilogo delle sanzioni con ravvedimento per il mancato pagamento di Imu e Tasi.
Potrebbe interessarti anche:
Imu e Tasi 2016, ravvedimento sprint: calcolo sanzioni e interessi da versare entro il 30 giugno
Il nuovo sistema sanzionatorio
La legge di Stabilità 2016 ha anticipato dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio (Dlgs 158/2015), prevedendo sanzioni più favorevoli per gli omessi pagamenti delle imposte (Irpef, Ires, Irap, Iva, ecc) tra cui ovviamente figurano anche l’Imu e la Tasi.
Tra le novità, una menzione particolare merita sicuramente la riformulazione delle penalità applicabili mediante il ravvedimento operoso, ossia l’istituto che permette di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Nello specifico sono state dimezzate le sanzione ordinaria del 2% al giorno, applicabile per i primi 14 giorni dopo la violazione, e quella ordinaria del 30% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicabile alla Iuc grazie all’articolo 1, comma 695, della legge 147/2013).
Imu e Tasi: sanzioni ridotte in caso di ravvedimenti rapidi
Ritornando ai casi concreti di omesso o insufficiente pagamento dell’acconto anno 2016 di Imu e Tasi che aveva scadenza il 16 giugno, la sanatoria prevede che attraverso l’istituto del nuovo ravvedimento operoso:
- dal 17 giugno 2016 al 30 giugno 2016 si applica il cosiddetto ravvedimento sprint, o ravvedimento entro i primi 14 giorni dalla violazione, dove il contribuente può beneficiare della riduzione ad 1/10 della nuova sanzione ordinaria pari all’1% al giorno in parole povere per ogni giorno di ritardo si paga lo 0,1% (1% /10);
- dal 1 luglio al 16 luglio, quindi entro i primi 30 giorni dalla violazione, il ravvedimento prevede una sanzione dell’1,5% ossia il 15%/10;
- dal 17 luglio al 14 settembre 2016, cioè entro il 90° giorno dall’omissione o dal ritardo del pagamento, la sanzione applicata è dell’1,67% (15%/9);
- dal 15 settembre 2016 al 30 giugno 2017, data del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, si applica il la sanzione del 3,75% (30%/8).
Si ricorda che per l’Imu e la Tasi, non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso dopo il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Tuttavia relativamente ad Imu, Tasi e Tari, resta salva la facoltà del Comune di deliberare con proprio regolamento, delle circostanze attenuanti del sistema sanzionatorio (articolo 1, comma 700, legge 147/2013), quindi nell’esercizio della sua potestà regolamentare il Comune può stabilire, comunque, ulteriori ipotesi di ravvedimento operoso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA