La scadenza della seconda rata dell’Imu è ormai alle porte, eppure vige ancora una diffusa incertezza in materia di spazi comuni dei condominii.
Il passaggio dall’Ici all’Imu ha comportato la creazione di un vuoto normativo che rende ostico capire a chi spetti il pagamento di tale quota dell’imposta, se all’amministratore o se ai condòmini.
Vediamo se è possibile fare un po’ di chiarezza su alcuni punti.
L’aliquota agevolata è esclusa
Come sappiamo per le abitazioni principali l’Imu viene applicata con aliquota minima.
Questo vale naturalmente per tutte le tipologie di immobili, anche per gli appartamenti situati in un condominio.
Il discorso cambia per gli spazi comuni dei condominii, per quegli spazi cioè di comune pertinenza all’interno di un condominio nei quali non sia ravvisabile una specifica appartenenza ad un particolare condòmino (ad esempio l’alloggio del portiere, le autorimesse o le sale riunioni).
Su tali spazi pende comunque un’imposta, ma non essendo riscontrabile una diretta pertinenza con l’abitazione principale, in quanto spazi comuni appunto, l’aliquota Imu non potrà essere applicata con le relative agevolazioni.
L’aliquota applicata sarà quella ordinaria, in riferimento a quanto disposto dal Comune di pertinenza.
Spazi comuni: come ci si regolava con l’Ici
Con l’Ici si era provveduto a stabilire a chi spettasse l’onere della dichiarazione del pagamento dell’imposta relativa agli spazi comuni nei condomini e per le unità abitative con diritto di godimento a tempo parziale, o, più semplicemente, multiproprietà.
- L’articolo 10 comma 4 del Dlgs 504/92, attribuiva all’amministratore l’onere della dichiarazione relativa agli spazi comuni degli immobili per conto di tutti i condòmini.
- Il soggetto tenuto a versare l’imposta era l’amministratore del condominio, che poteva effettuare un solo versamento comprensivo della totalità delle quote dei condòmini.
- L’articolo 19 della legge 388/2000, regolamentava la sezione relativa alle multiproprietà, attribuendo all’amministratore la facoltà di versare le quote individuali. Non sussisteva un obbligo dichiarativo.
- Per la multiproprietà l’onere della dichiarazione era appannaggio dei singoli soggetti passivi, mentre il solo obbligo relativo all’amministratore era quello relativo alla propria quota.
Cosa cambia con l’Imu?
Purtroppo parecchio. Se per alcune prassi si è già provveduto ad una regolamentazione, per altre vige ancora una buona dose d’arbitrio. Di seguito alcuni cambiamenti di rilievo.
- Per la dichiarazione viene confermata la prassi consolidata che attribuisce all’Amministratore tale responsabilità in adempimento dell’articolo 10 comma 4 del Dlgs 504/92, che non è stato però riproposto con l’Imu, dando adito ad un iniziale disorientamento.
- L’onere dichiarativo, prima appannaggio degli amministratori del condominio, viene esteso anche a quelli delle multiproprietà.
- Non è chiaro chi possa versare l’imposta. Non è infatti stato confermato che si possa procedere come in passato. Nell’ottica delle semplificazioni nulla osterebbe che al versamento possa procedere l’amministratore attraverso una soluzione unica, come con l’Ici.
Procedere altrimenti appare illogico.
Non trattandosi di un obbligo sarebbe però bene addivenire ad un accordo preventivo tra amministratore e condòmini.
- Per le multiproprietà la procedura potrebbe risultare più complessa, dato che si prevede il pagamento dell’Imu da parte dei singoli detentori della quota.
La possibilità che l’amministratore si faccia carico del versamento di un versamento in una sola soluzione per tutti i soggetti non è esclusa, ma andrebbe precedentemente concordata.
Allo stato attuale sussiste l’eventualità non ancora scongiurata che i detentori di quote inferiori ai 15 giorni non siano tenuti a versare l’Imu.
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