Lunedì 16 giugno bisognerà effettuare il versamento della prima rata Imu, vediamo chi dovrà pagare e quali sono le condizioni per essere esenti dal versamento.
Deve pagare l’Imu chi possiede beni immobili situati sul territorio del Comune e più in generale chi sia titolare di un diritto reale su tali beni anche quando risieda all’estero.
Sono pertanto soggetti all’imposta:
- il proprietario;
- il titolare di uno dei seguenti diritti:
- usufrutto, cioè del diritto di usare e godere di un bene a tempo determinato;
- uso, cioè del diritto di servirsi dell’immobile, limitatamente ai bisogni propri e della famiglia;
- abitazione, cioè del diritto di abitare una casa, per il bisogno proprio e della famiglia;
- superficie, cioè il diritto di costruire sul suolo di terzi o di alienare una costruzione esistente separatamente dalla proprietà del suolo;
- enfiteusi, cioè il godimento di un bene di altri (es.: un fondo agricolo) con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico;
- l’ex coniuge assegnatario dell’immobile, a seguito di separazione, divorzio o annullamento di matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione;
- il locatario, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing);
- il concessionario di aree demaniali, cioè chi abbia in concessione un fabbricato costruito su terreno demaniale.
Esenzioni
E’ stato definitivamente soppresso il versamento dell’IMU sull’abitazione principale (ogni immobile nel quale il contribuente e la sua famiglia hanno la dimora abituale) e sulle relative pertinenze (garage, cantine, solai, ecc..) ad eccezione dei fabbricati, classificati alle categorie A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc..) per i quali l’imposta continua ad essere dovuta.
L’esenzione si applica inoltre alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A decorrere dal primo luglio 2013, è prevista la soppressione dell’IMU anche su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa (se adibiti a abitazione principale), ed alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).
L’IMU non è altresì dovuta su terreni agricoli e fabbricati rurali, purchè strumentali, cioè utilizzati da chi coltiva il fondo (anche non proprietario) e, in genere, da chi esercita attività agricola.
Sono inoltre esonerati dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, se invenduti e non locati.
Rimangono comunque esclusi dall’IMU tutti quegli immobili che non sono indicativi di ricchezza, e quindi non possono essere soggetti ad imposizione. Fra questi:
- i terreni posti in aree montane e collinari;
- le unità immobiliari non considerate come fabbricati, quali serre, vasche per l’irrigazione, tettoie, porcili e pollai di ridotte dimensioni.
Godono di esenzione tutti i fabbricati destinati ad un uso istituzionale o religioso, quelli appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali riconosciute, fra i quali, a titolo soltanto esemplificativo:
- gli immobili di enti pubblici ed enti locali, utilizzati per finalità istituzionali;
- i fabbricati destinati al culto;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati classificabili nella categoria E;
- gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali ricreative e sportive.
Saranno esenti anche gli immobili di proprietà non concessi in locazione dal personale di servizio presso gli organi dell’Arma, il corpo del Vigili del Fuoco e il personale prefettizio.
IMU per i cittadini residenti all’estero
A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Su questa unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
A seguito della abolizione dell’IMU sull’abitazione principale (se non di lusso), sono soppresse anche le relative agevolazioni, compresa la preesistente detrazione forfettaria, pari a € 50 per ogni figlio convivente minore di 26 anni.
Altri casi di esenzione possono essere decisi dai singoli Comuni, che possono considerare assimilate alle abitazioni principali:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; è possibile però prevedere che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
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