Immobili in comproprietà: come chiedere lo scioglimento della comunione

Isabella Policarpio

15/11/2019

15/11/2019 - 08:27

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Come sciogliere un immobile dalla comunione? Quando più comproprietari vogliono dividere il bene in comune possono scegliere tra divisione in via consensuale o giudiziale. Vediamo come procedere.

Immobili in comproprietà: come chiedere lo scioglimento della comunione

I beni in comune, specialmente gli immobili, possono far nascere una notevole serie di problemi in capo ai proprietari. Per evitarli e per ogni altra ragione di convenienza economica esiste l’istituto dello scioglimento della comunione.

Quando un immobile è in comproprietà significa che diversi soggetti sono stati designati come proprietari, ma spesso i comproprietari hanno interesse a dividere le quote di appartenenza sul bene, soprattutto a causa delle difficoltà che si possono incontrare nell’amministrazione del bene in comunione.

La legge prevede che ciascun comproprietario possa chiedere lo scioglimento della comunione, a patto che non si tratti di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.

Dunque, come si procede allo scioglimento della comunione? Nel nostro ordinamento esistono due procedimenti: la divisione consensuale e la divisione giudiziale. Vediamo come funzionano.

Divisione consensuale della comunione

Si parla di divisione consensuale quando tutti i comproprietari sono d’accordo nel voler sciogliere la comunione del bene in comproprietà.

Quando ciò accade, i comproprietari dovranno stipulare un contratto definendo i dettagli della divisione. Domandare la divisione del bene è un diritto imprescrittibile di ognuno, quindi può essere esercitato in ogni momento, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Per stipulare un contratto di divisione valido occorre seguire alcuni accorgimenti: innanzitutto l’atto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, in secondo luogo i comproprietari devono provvedere alla trascrizione del contratto dinanzi al notaio. La mancata trascrizione di una divisione contrattuale, conclusa in forma scritta, non compromette la validità dell’accordo nei rapporti interni, ma impedisce la sua opponibilità ai terzi.

Il notaio, al momento della trascrizione, provvede a dividere i lotti in base alle quote di appartenenza di ciascun comproprietario.

Divisione giudiziale della comunione

Altro metodo per sciogliere la comunione è la divisione giudiziale, necessaria quando risulta impossibile o troppo gravoso raggiungere un accordo tra i diversi comproprietari. Si tratta di un’ipotesi molto diffusa in quanto in sede di divisione possono nascere delle controversie inerenti la formazione dei lotti e la loro assegnazione.

In questi casi, per sciogliere la comunione le parti devono rivolgersi al giudice e chiedere di procedere alla divisione in via giudiziale.

Nel caso si tratti di un bene indivisibile per sua natura il giudice stabilirà la vendita forzosa all’incanto (all’asta) con una gara ad offerte in aumento, per la sua trasformazione in denaro, un bene facilmente divisibile.

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