Come ogni anno entro 30 novembre (quest’anno 1 dicembre) i contribuenti sono chiamati ad effettuare il versamento del secondo acconto delle imposte per l’anno corrente. Devono provvedere al versamento dell’acconto anche i contribuenti che applicano il c.d. “regime dei minimi”, con le stesse regole previste per il versamento degli acconti IRPEF.
Si avvicina anche quest’anno il termine per il versamento della seconda rata degli acconti per le imposte sui redditi, fissato per il prossimo 1° dicembre. Per quanto riguarda i contribuenti minimi (art. 27 Dl n. 98/2011), secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 105 della Legge n.244/07, per il versamento dell’imposta sostitutiva, si osservano le disposizioni previste per il versamento dell’IRPEF.
A tal proposito, la relazione governativa alla citata disposizione normativa stabilisce espressamente che si applicano, tra l’altro, “le disposizioni vigenti in materia di acconto dell’imposta, compensazione e rateazione”. Di conseguenza, al pari di quello che accade ai fini IRPEF, sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva i “nuovi” contribuenti minimi che hanno presentato il modello Unico2014 PF con l’indicazione al rigo LM14 di un importo pari o superiore a 51,65 euro.
Le regole per il versamento dell’acconto
Il versamento dell’acconto per l’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi segue le sotto indicate regole:
- Rigo LM14 “differenza” superiore a 51,65 euro ma non a 257,52 euro - Versamento in unica soluzione entro l’1 dicembre 2014;
- Rigo LM14 “differenza” Superiore a 257,52 euro - Versamento in 2 rate pari al: 40% di rigo LM14 entro lo scorso 7 luglio / 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40% 60% di rigo LM14 entro l’1 dicembre 2014.
Situazioni particolari
I soggetti minimi fino al 2013, nel 2014 possono aver adottato il regime contabile “agevolato” ex art.27, co.3 D.L. n.98/11 o il regime ordinario (contabilità semplificata). Tali soggetti determinano il reddito 2014 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, con le consuete modalità e sono tenuti al versamento dell’acconto 2014 dell’imposta sostitutiva (codice tributo “1793” e “1794”). Tale importo confluirà ̀negli acconti da indicare nel quadro RN del mod. Unico 2015 PF.
I soggetti che, invece, hanno iniziato l’attività nel 2011 adottando (per opzione) il regime ordinario e dall’1 gennaio 2014, essendo scaduto il triennio obbligatorio, hanno adottato il regime dei minimi, possono determinare l’acconto 2014 sia con il metodo storico che con il metodo previsionale. Si ritiene che detti soggetti, in applicazione della disciplina generale in materia di versamento degli acconti, non siano tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva 2014 in mancanza della base di riferimento. Per l’acconto IRPEF può risultare conveniente ricorrere al metodo previsionale posto che dal 2014 il reddito derivante da tale attività non sarà assoggettato ad IRPEF ma ad imposta sostitutiva.
Infine, nel caso in cui il contribuente passi dal regime per le nuove iniziative produttive (art.13 L. n.388/00, c.d. “forfettino”) a quello dei “nuovi” minimi, a condizione che i contribuenti abbiano dichiarato nel modello Unico 2014 solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti all’imposta sostitutiva prevista dai citati regimi, l’acconto IRPEF 2014 non è comunque dovuto.
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